Modificato in modo sostanziale il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, che ha il titolo “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e che contiene una serie di novità riguardanti la sicurezza dei cantieri. La Camera dei Deputati ha dato la fiducia al nuovo testo da convertire in legge, con 185 voti favorevoli e 115 contrari. Vediamo le principali novità riguardanti la sicurezza del cantiere riportate nell’articolo 27 che porta il titolo di “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”. Vediamo le ulteriori novità e come funziona la patente a punti nei cantieri ai fini della Sicurezza Cantiere:
- La patente a punti si applica alle imprese e ai lavoratori autonomi situate in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia. Per possedere la patente a punti, è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. Per potere ottenere la patente a punti oltre ai documenti di rito sono stati introdotti : c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; f) l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Il possesso di tutti i suddetti requisiti può essere autocertificato secondo il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44;
- Saranno indicate da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente ed i contenuti informativi della patente medesima.
- La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti autodichiarati, se accertati in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
- Saranno indicati da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati;
- Qualora nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
- Qualora nei cantieri si verificano infortuni con la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di fino al massimo di dodici mesi.
- Una patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili ai quali è consentito solo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, ma solo se, i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto;
- Per quanto riguarda le penalità, invece, in mancanza della patente o del documento equivalente alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.
- Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.
- Gli importi ricavati dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.
- Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, , unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
- Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui al comma 4 dell’articolo 100, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023
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