mercoledì, Giugno 7, 2023

GESTIONE APPALTI: nuova procedura per il rilascio del DURC.

Bagger

 

 

 

A partire da Luglio 2015, rivoluzione totale per l’emissione del documento unico di regolarità contributiva (Durc)

Infatti da detta data sarà possibile ricevere in tempo reale il tanto ambito documento, che consente sia la stipula di nuovi contratti ma soprattutto permette i pagamenti.

L’unione ed i collegamenti delle banche dati di delle Casse Edili dell’Inail e dell’Inps,poptrà dare la completa informatizzazione del sistema e dare l’accesso immediato all’acquisizione del documento. Il tutto avverrà mediante contatto diretto delle Imprese e delle Stazioni Appaltanti con gli enti preposti al rilascio del Durc

Qualora non fosse disponibile il rilascio di detto documento, entro poche ore saranno rese note da parte degli enti preposti le motivazioni del diniego.

Ricordiamo i punti fondamentali riguardanti il Decreto posto in essere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha per titolo ”Semplificazione in materia di documento unico di regolarita’ contributiva (DURC)” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.125 del 1-6-2015.

a tal proposito ricordiamo che:

  • La verifica e’ effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali e’ richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (DURC) per la vigente normativa in materia di contratti.
  • La verifica della regolarita’ in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, ma scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e’ effettuata.
  • Qualora non sia possibile attestare la regolarita’ contributiva in tempo reale, l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, al richiedente o al soggetto da esso delegato la mancata regolarità contributiva;
  • L’interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, puo’ regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito;
  • La verifica di cui alla Regolarita’ Contributiva e’ attivata dai soggetti suddetti che in possesso di specifiche credenziali, tramite un’unica interrogazione provvedono ad avere dati dagli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili che, cooperando tra loro, indicano esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
  • L’esito positivo della verifica di regolarita’ contributiva genererà un Documento in formato «pdf» non modificabile riportante i seguenti contenuti:

a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti e’ effettuata la verifica;

b) l’iscrizione all’INPS, all’INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;

c) la dichiarazione di regolarita’ contributiva;

d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validita’ del Documento.

  • Il Documento di regolarita’ contributiva, ha validita’ di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica e’ liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

 

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