Divieto di frazionamento degli incarichi. Con il Comunicato del Presidente del 10 luglio 2024, dell’Anac, sono evidenziati alcuni obblighi posti alle Stazioni Appaltanti, e già riportati nel Nuovo Codice Appalti, Decreto Legislativo n° 36/2023. In particolare, prevale il concetto di divieto di frazionamento artificioso degli incarichi, per i servizi di Architettura ed Ingegneria, divieto riportato anche al comma 8 lett. d) dell’articolo 41, che prevede che il progetto esecutivo “è redatto, di regola, dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica” e che “Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza”. Inoltre, per i contratti di importo superiore a 1 milione di euro e comunque in caso di lavori complessi e di rischi di interferenze, per i quali il Decreto Legge non può svolgere congiuntamente le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fare di Esecuzione (CSE), anche quest’ultimo incarico potrà essere affidato all’esterno, come previsto dal comma 4 dell’articolo 114 del Decreto Legislativo n° 36/2023. Il comunicato dell’Anac, precisa che, le stesse modalità dovranno essere adottate per l’eventuale affidamento della Direzione dell’Esecuzione, e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, del Collaudo, e di altri incarichi di Supporto Tecnico-Amministrativo alle attività del RUP, richiamati al precedente comma 15 dell’articolo 41 del Decreto Legislativo n° 36/2023. Per quanto riguarda gli importi degli incarichi per servizi di Architettura ed Ingegneria, sono presi come riferimento, i criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, ripresi anche nell’Allegato 1.13 del Codice evidenziando anche “l’obbligatorietà di esplicitare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi, da intendersi come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi”. L’importo presunto della prestazione, riporta il suddetto comunicato, deve essere calcolato cumulativamente, quindi sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di appalto, con l’applicazione delle procedure previste per l’importo totale dei servizi da affidare
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