sabato, Settembre 5, 2026

GARE DI APPALTO: cos’è il principio di invarianza e la regressione procedimentale?

principio di invarianza e la regressione procedimentale

Cos’è il principio di invarianza e la regressione procedimentale Ricordiamo in breve in cosa consistono i due istituti: la regressione procedimentale è il meccanismo giuridico che obbliga una Stazione Appaltante a ritornare indietro nelle fasi di una gara d’appalto, il principio di invarianza è quel meccanismo che invece, anche in caso di : esclusione di un concorrente per offerta anomala, la legge garantisce la stabilità della graduatoria.
Un chiarimento, sull’applicazione dei due principi, di invarianza e di regressione procedimentale, è stato pubblicato dall’Anac, a seguito di un parere di precontenzioso (numero 245 del 24 giugno 2026). Questo si e’ reso necessario, a seguito della richiesta di una Stazione Appaltante che ha evidenziato come, in un sub-procedimento di verifica dell’anomalia nei confronti dell’offerta giunta prima in graduatoria, ma con un ribasso del 40% sull’importo dei lavori oggetto di affidamento, il concorrente, primo classificato ha rinunciato all’offerta e non presentava alcuna giustificazione. Per cui, la Stazione Appaltante, procedeva alla sua esclusione ed effettuava il ricalcolo delle medie ai fini della formazione della nuova graduatoria. In proposito, la Stazione Appaltante osserva che il principio di invarianza previsto dal comma 12 dell’articolo 108, del Decreto Legislativo 36/2023 opera solamente dopo l’aggiudicazione. Fino a quel momento debba operare il meccanismo della regressione procedimentale In base a tale regola, il principio di invarianza non potrebbe dunque essere utilizzato per cristallizzare la graduatoria prima che la procedura non sia conclusa.
Diversamente, dalla memoria del controinteressato, Consorzio Stabile concorrente, possibile aggiudicatario a seguito della formazione della nuova graduatoria, con il ricalcolo delle medie e della rideterminazione dei punteggi a seguito dell’esclusione dell’offerta del primo classificato (che non aveva prodotto le giustificazioni richieste a sostegno della Sua offerta) ha evidenziato che, sarebbe rilevante, in una procedura, come quella del caso di specie, in cui il punteggio è assegnato con il metodo aggregativo-compensatore, per cui, i valori delle offerte sono rapportati a quelli degli altri concorrenti con l’esclusione del concorrente suddetto, presentava un ribasso notevolmente modificato per i parametri di riferimento. Per questo, nel caso in cui l’offerta, in sede di valutazione dell’anomalia, venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente, la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.
Invece, per l’Anac, come previsto dalla recente giurisprudenza (Sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, del 27 maggio 2026, n. 4268), ha osservato che il citato comma 12 dell’articolo 108, del Decreto Legislativo . 36/2023, che riporta il “principio di invarianza”, «comporta l’indifferenza della graduatoria (detta appunto invarianza) rispetto ad eventuali modifiche derivanti da atti di autotutela
dell’Amministrazione o da provvedimenti giurisdizionali intervenuti successivamente all’aggiudicazione. Questo non è valido per situazioni diverse, e cioè di esclusioni che abbiano preceduto l’aggiudicazione. La citata sentenza ha quindi precisato che «la regressione procedimentale, rispetto a cui l’invarianza integra una deroga,costituisce la regola ove l’esclusione di un concorrente sia collegata ad una
patologia del procedimento, rispondendo in tale ipotesi ad un principio generale
dell’ordinamento che impone la ripresa del procedimento nella fase
immediatamente anteriore a quella della verificazione del vizio, onde evitare la
propagazione dei suoi effetti.
La regressione procedimentale non deriva dai principi generali, per cui la sua eventuale applicazione deve essere, da un lato, esplicitata nel bando e, dall’altro lato, non risultare irragionevole. In definitiva, comma 12 dell’articolo 108, del Decreto Legislativo 36/2023, non pone affatto la regola (né tantomeno la regola imperativa) della necessaria regressione procedimentale ogniqualvolta, dopo la formazione della graduatoria ma prima dell’aggiudicazione, un concorrente sia escluso.
La questione dell’invarianza nelle procedure caratterizzate dall’inversione procedimentale, la Consulta specificava che fino all’aggiudicazione la soglia può essere oggetto di rettifica «in modo che si tenga conto dell’esclusione dalla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione o presentatrici di offerte invalide, ovvero della riammissione di imprese illegittimamente escluse». Il Consiglio di Stato osserva in proposito che
«l’offerta anomala non è un’offerta invalida, come quella presentata da un operatore
privo dei requisiti o come quella difforme alla lex specialis, ma piuttosto un’offerta
non sostenibile economicamente e, perciò, non suscettibile di aggiudicazione». Alla luce e del dato letterale del disciplinare, che non prevedeva la regressione procedimentale e, anzi, prevedeva espressamente lo scorrimento della graduatoria, la Stazione Appaltante era tenuta ad applicare la disposizione della lex specialis al cui rispetto si era auto vincolata e quindi ad effettuare lo scorrimento della graduatoria a seguito dell’esclusione del concorrente giunto primo in graduatoria per mancata
giustificazione della congruità dell’offerta.

Riportiamo di seguito il comma 12 dell’articolo 108, del Decreto Legislativo 36/2023

12.Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

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