Ma il Rup può essere presidente della commissione giudicatrice? E’ questo il quesito posto Servizio Supporto Giuridico, che con risposta con Codice identificativo 2413 del 18.7.2024, ha dato una risposta al quesito. In particolare, nello stesso, è stato evidenziato che, in base agli artt. 51 e 93, co. 3, d.lgs. 36/2023, il RUP, può far parte della commissione giudicatrice sia in caso di procedure sotto-soglia che sopra-soglia. Nel caso degli enti locali, per le sole procedure sotto-soglia, specifica che il RUP può presiedere la predetta commissione, anche se non dirigente. Diversamente, negli appalti sopra-soglia, il RUP, si ritiene che negli appalti indetti da enti locali, per presiedere la commissione giudicatrice, il RUP debba possedere la qualifica dirigenziale.
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