Ma cosa succede se il Durc è irregolare, durante una procedura di affidamento? In una richiesta di parere, alla Provincia autonoma di Trento, viene chiesto se, il Durc acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante, ai sensi del comma 6, dell’articolo 94,d.lgs. 36/2023, sia da considerare come mezzo di prova della grave violazione in materia contributiva e previdenziale. In particolare il quesito pone la domande se è corretto ritenere applicabile la causa automatica di esclusione si sensi del comma 6, ex articolo 94, del d.lgs. 36/2023 e art. 1 all. II.10, appunto nel caso in cui, il rilascio di un DURC sia irregolare per il versamento di contributi e accessori nei confronti dell’INPS. E quindi se, l’accertamento della causa automatica di esclusione riscontrata in sede di verifica dei requisiti determini l’esclusione del partecipante con l’obbligo di segnalazione all’ANAC ed all’autorità giudiziaria per falsa dichiarazione in sede di autocertificazione. La Provincia Autonoma di Trento, ha risposto al quesito numero 424 del 6.12.20241, evidenziando come la giurisprudenza ritiene che, la mancanza di un DURC regolare, comporta una presunzione legale, juris et de jure, di gravità, che obbliga la Stazione Appaltante ad estromettere il concorrente dalla procedura evidenziale, senza poterne sindacare, nel merito, il contenuto” (C. St., sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141).Il parere, inoltre, evidenzia come le ipotesi di esclusione previste dal comma 4 dall’articolo 80, essendo di natura obbligatoria ed ancorate ad un automatismo, non lasciano alcun margine di discrezionalità valutativa, in capo alla Stazione Appaltante, affidando il vaglio di inaffidabilità dell’operatore economico all’ente previdenziale cui spetta l’accertamento della gravità e della definitività delle irregolarità accertate sulla base della disciplina previdenziale di riferimento, imponendosi pertanto l’esclusione dalla gara quale esito obbligatorio e vincolato (C. St., sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 849)”. Altresì l’obbligatorietà dell’esclusione del concorrente, viene confermata dal comma 2 articolo 96 del Codice dei Contratti, che esclude l’applicazione, al caso di specie, dell’istituto del self cleaning. Per quanto riguarda la comunicazione all’Anac, si conferma che, l’accertamento di una falsa dichiarazione in sede di autocertificazione, rilasciata in occasione della partecipazione alla procedura, comporta l’obbligo di segnalazione all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e all’autorità giudiziaria competente
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