
E quanto si desume da una risposta data dall’AdE (risposta n°462 del 2022) ad un quesito posto in merito ad un’unità immobiliare vincolata ed all’utilizzo del Bonus 110% Ristrutturazioni . Infatti, il proprietario di una unità immobiliare, facente parte di un condominio tutelato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 richiedeva informazioni in merito. In particolare l’istante seppur consapevole del divieto di realizzazione di lavori costituenti lavori trainanti, chiedeva se può usufruire per i lavori trainati, come per la sostituzione degli infissi, la sostituzione della pompa di calore o dell’impianto di riscaldamento della detrazione del 110 per cento per efficienza energetica, e se le relative spese possano essere anche relative all’anno 2023. Per la risposta l’AdE, premettendo che come riportato dal L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 detto Decreto Rilancio, e convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, la detrazione del 110 per cento spetta per gli interventi finalizzati all’efficienza energetica. Inoltre specifica che come prevede il comma 2 dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sono vietati, in caso di imposizione di almeno un vincolo sul fabbricato di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico. Diversamente sono ammessi gli interventi “trainati, a condizione che gli stessi portino al miglioramento di almeno due classi energetiche, dell’edificio ovvero delle singole unità immobiliari oggetto di intervento, con il raggiungimento di una classe energetica maggiore.Per cui, in tal caso il Bonus Ristrutturazioni 110%, si applica agli interventi trainati sia per la sostituzione degli infissi, ma anche per la realizzazione del cappotto termico da realizzare all’ interno nelle singole unità immobiliari. Per questo occorrerà avere l’asseverazione tecnica, del tecnico abilitato per ciascuna unità immobiliare, secondo lo schema utilizzato per le unità immobilari indipendenti. Diversamente per i tempi utili per la realizzazione dei lavori, il comma 28 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, ha scadenzato, (prorogando) in modo diverso i tempi e le relative detrazioni. Per cui, la detrazione, sarà del 110% per i lavori effettuatie pagati entro il 31 dicembre 2023, poi sarà ridotta al 70% per i lavori effettuatie pagati entro il 31 dicembre 2024, e ridotta al 65% per i lavori effettuati e pagati entro il 31 dicembre 2025.
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