
E’ una risposta sicuramente positiva, considerando quanto riportato nella Circolare n°23/E del 23.6.2022 dell’Agenzia delle Entrate. Con la stessa, infatti, al paragrafo 4 tra le spese ammesse alle detrazioni sono riportati, in generale, tutti i costi ricollegabili agli interventi agevolabili del Bonus 110% Ristrutturazioni. Questo comporta che possano rientrare anche i seguenti costi:
• i costi per l’indizione e l’espletamento della gara di appalto;
• i costi delle commissioni di gara;
• i costi legati ai seggi di gara;
• i costi legati alla pubblicazione di bandi ed avvisi di gara.
Sicuramente, detti costi, sono rapportabili a tutti gli interventi agevolabili per gli Istituti Autonomi Case Popolari, i quali svolgono le attività di Stazione Appaltanti, con indizioni di gare di appalto, per tutti gli interventi legati al loro obiettivo che è quello di gestisce per conto di Comuni, gli immobili di loro proprietà che sono utilizzati per l’edilizia residenziale pubblica, ma anche altri immobili detenuti da Stazioni Appaltanti o altri enti.
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