
Il geometra può essere anche collaudatore dei lavori?
Ebbene si, anche la figura professionale del geometra può collaudare i lavori, ma con le dovute varianti. Infatti, il Servizio Giuridico del Mit, a seguito di un quesito, ha indicato i casi, in cui è possibile.
I fatti
Da un quesito posto al Servizio Giuridico del Mit, è stato posto un quesito su chiarimento interpretativo in merito all’applicazione dell’articolo 116 del Decreto Legislativo 36/2023, con particolare riferimento ai commi 4 e 4 bis. Ovvero, un tecnico dipendente di un ente locale, con qualifica di geometra abilitato, con oltre trent’anni di esperienza presso pubbliche amministrazioni, che ha svolto numerosi incarichi in veste di progettista e di Responsabile Unico del Progetto (RUP) per opere pubbliche anche di importo e complessità rilevanti, possa essere incaricato dello svolgimento del collaudo tecnico amministrativo dei lavori, con esclusione del collaudo statico delle strutture. Per cui, la qualifica di geometra abilitato, unitamente alla consolidata esperienza professionale maturata nella gestione e realizzazione dei lavori pubblici, sia idonea a soddisfare i requisiti di competenza e professionalità di cui all’art.116, comma 4.
La risposta del Servizio Giuridico del Mit
In riferimento ai requisiti che abilitano allo svolgimento degli incarichi di collaudo, compresi i titoli professionali, sono disciplinati dai commi da 3 a 6 dell’articolo 14, dell’Allegato II.14 al D.Lgs.36/2023 è richiesto il possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura e l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale (art. 14. comma 3, Allegato II.14).
Il collaudo dei lavori di manutenzione
Diversamente per il collaudo di lavori di manutenzione, se l’incarico è affidato a soggetti esterni con le procedure previste dal Decreto Legislativo 36/2023, la deroga opera nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a condizione che il tecnico diplomato sia iscritto a un ordine o collegio professionale (comma 4,articolo 14, Allegato II.14).
Commissione di collaudo, con un solo componente
Inoltre, a prescindere dalla tipologia di lavori, in caso di nomina di una commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente, è sufficiente il possesso di diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: possesso di abilitazione all’esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea o da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla predetta soglia (comma 6 articolo 14, Allegato II.14).
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