sabato, Settembre 5, 2026

GESTIONE APPALTI: quando va nominato il Collegio Consultivo Tecnico?

Quando va nominato il Collegio Consultivo Tecnico

Quando va nominato il Collegio Consultivo Tecnico? E’ questo il quesito posto al Servizio di Supporto Giuridico del Mit, ovvero se debba essere costituito obbligatoriamente per tutti gli appalti di lavori sopra soglia comunitaria il Consiglio Consultivo Tecnico e se valido soltanto per gli appalti di lavori diretti alla realizzazione di un’opera pubblica. La risposta è avvenuta con Codice identificativo numero 4015 in data 5.2.2026 in cui il Servizio Supporto Giuridico ha evidenziato che lr opere oggetto di nomina sono le opere pubbliche ovvero, le opere che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica. Per cui come previsto dal comma 1 dell’articolo 215 del Decreto Legislativo 36/2023 per tutti i lavori di opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore al le soglie di rilevanza europea, la costituzione del collegio è obbligatoria

Di seguito il testo del comma 1 dell’articolo 215 del Decreto Legislativo 36/2023
Art. 215. (Collegio consultivo tecnico)

L’inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l’ipotesi di condotta dolosa.

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 in modo da garantire l’indipendenza di giudizio e valutazione. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l’attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte.

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