Con l’interpello del 02/05/2013 n°. 2/2013 avanzato dal Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sui requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
In particolare, Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha posto l’interrogativo sulla documentazione che il coordinatore per la progettazione o l’esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell’art. 98, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008.
In particolare la commisiione del Ministero del Lavoro ha ribadito quanto riportato l’art. 98, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 81/2008 e smi che prevede i seguenti requisiti:
- una laurea magistrale o specialistica;
- un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico;
- possesso di documentazione per l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.
Per quanto riguarda ques’ultimo requisito sono tutte le attività indicate nell’elenco di seguito elencato, pur non esaustivo:
- attività di direttore di cantiere;
- attività di capo cantiere;
- 3. attività di capo squadra;
- attività di direttore dei lavori;
- attività di direttore operativo di cantiere;
- attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
- attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- attività di responsabile dei lavori;
- attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
- attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti;