sabato, Settembre 5, 2026

GESTIONE APPALTI: è legge il blocco della restituzione dell’anticipazione negli appalti

blocco della restituzione dell’anticipazione negli appalti

E’ stata approvata la Legge

Novità ormai è legge il blocco della restituzione dell’anticipazione negli appalti. Ebbene si, è legge il blocco della restituzione dell’anticipazione negli appalti. Ricordiamo il nostro approfondimento su come fare per bloccare la restituzione dell’anticipazione negli appalti?, nel quale avevamo evidenziato il contenuto del Decreto Legge Infrastrutture (Decreto Legge 107/2026), nel quale avevamo anticipato la presenza di un articolo 1 bis, recante una sospensione temporanea, della restituzione dell’anticipazione negli appalti pubblici. Ricordiamo a tal proposito che la stessa è prevista dall’articolo 125 del Decreto Legislativo 36/2023. Ebbene la legge di conversione del Decreto Infrastrutture mediante la Legge del 7.8.2026 n°155 intitolata: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti” e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20.8.2026 Serie Generale n° 192.

Il contenuto dell’articolo 1 bis della Legge

La stessa contiene un articolo 1 bis nel quale è evidenziato che per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell’area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, vige blocco della restituzione dell’anticipazione negli appalti fino al 31 dicembre 2026. Tale blocco non vale per gli appalti finanziati con il Pnrr.

Riportiamo il testo dell’articolo 1 bis della Legge del 7.8.2026 n°155

Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1 -bis ( Sospensione temporanea del recupero dell’anticipazione nei contratti di lavori pubblici ).
— 1. Per 1 bis nel quale viene evidenziato che , le stazioni appaltanti sono autorizzate
a sospendere, su richiesta dell’appaltatore, il recupero dell’anticipazione di cui all’articolo 125 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

  1. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse
    del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

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