
Una novità assoluta viene dal Decreto Legge Infrastrutture, che nel disegno di legge di conversione dello stesso (Decreto Legge 107/2026), si è arricchito di un articolo 1-bis, “Sospensione temporanea del recupero dell’anticipazione nei contratti di lavori pubblici” che prevede , seppur in modo temporaneo, la sospensione dalla restituzione dell’anticipazione negli appalti, di cui all’articolo 125, del Decreto Legislativo 36/2023, da parte delle Imprese appaltatrici. Tale norma, trova il suo nesso nella necessità di porre rimedio agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, ovvero dal rincaro dei carburanti per gli eventi bellici in corso.
Ma come accedere al blocco della restituzione dell’anticipazione?
1. La sospensione riguarda gli appalti pubblici in corso di realizzazione;
2. La sospensione non vale per gli appalti di servizi e forniture;
3. Deve essere l’impresa appaltatrice a farne richiesta direttamente alla Stazione Appaltante;
4. La richiesta dell’Impresa appaltatrice deve contenere l’oggetto del contratto, l’importo dell’anticipazione da recuperare, i problemi economici riscontrati nell’esecuzione dei lavori nonché il periodo di sospensione richiesto;
5. La richiesta dovrà essere limitata nel tempo e sicuramente non potrà protarsi dopo il 31.12.2026;
6. La richiesta non può essere fatta per agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR;
7. La Stazione Appaltante valuta la richiesta, ma non è obbligata a dare un responso positivo alla richiesta a concedere la sospensione;
8. Per la stazione appaltante dovranno necessariamente coordinarsi le figure del: responsabile unico del progetto, direttore dei lavori e dell’appaltatore richiedente.
Come viene recuperata l’anticipazione?
Ricordiamo che l’anticipazione sugli appalti, prevista dalla vigente normativa (art. 125 del D.Lgs 36/2023) è corrisposta entro la consegna dei lavori o della prestazione, in genere è del 20%, ma può essere anche del 30% sull’importo contrattuale. La stessa è recuperata durante l’esecuzione dei lavori o della prestazione su oogni stato di avanzamento dei lavori (Sal). A garanzia della stessa, per l’esecuzione dei lavori o della prestazione l’appaltatore deve fornire adeguata polizza fidejussoria pari all’importo della stessa anticipazione nonché dei relativi interessi.
Cosa deve valutare la Stazione Appaltante?
La stazione Appaltante, nella sua valutazione, verifica, il periodo in cui attuare la sospensione, l’eventuale compatibilità dell’operazione, ovvero se contabilmente è possibile recuperare i ratei dell’anticpazione rimanente nei successivi sal.
Quali sono i benefici?
La sospensione della restituzione dell’anticipazione comporta un beneficio delle Imprese Appaltatrici, poiché possono disporre di maggiore liquidità per far fronte ai pagamenti riguardanti l’appalto. Detti importi sospesi però dovranno comunque essere restituiti e lo saranno sicuramente negli stati di avanzamento dei lavori successivi fino all’ultimazione dei lavori.
Le successive fasi per l’entrata in vigore della norma
Dopo il passaggio l’approvazione alla Camera, il Decreto Legge, con la modifica suddetta, passerà all’approvazione del Senato, divenendo poi legge dello stato entro il 25.8.2026. La norma entrerà in vigore soltanto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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