
Dalla risposta ad un quesito di un istante, da parte dell’Agenzia delle Entrate, si evincono maggiori chiarimenti sull’applicazione del Bonus 110% Ristrutturazioni In particolare, con la risposta al quesito N°580/2022, nel quale un amministratore, quale rappresentante pro tempore di un condominio, a fronte di lavori trainanti da realizzarsi, chiedeva se era possibile eseguire l’installazione di un ascensore, che permettesse la diretta accessibilità dall’esterno, abbattendo le barriere architettoniche e facilitando, così, l’accesso a tutte le unità condominiali. In particolare, l’AdE, ha chiarito che, già nella circolare n. 23/2022 ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, era previsto che negli interventi definiti quali ”trainati” dagli interventi trainanti quale, gli interventi di efficienza energetica, ci sono quelli volti al superamento delle barriere architettoniche. In particolare, come evidenziato da suddetta circolare, rientrano in questa casistica, la realizzazione di ascensori e montacarichi, ovvero altre tecnologie volte a semplificare la mobilità, per le persone portatrici di handicap, ai sensi del comma 3, dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Inoltre, è specificato che, tali interventi, sono ammessi ai fini del Bonus 110% Ristrutturazione, per il superamento delle barriere architettoniche, per servire le parti comuni degli edifici. Per essere riconosciuto come intervento ”trainato” del Bonus 110% Ristrutturazione, deve essere riconosciuto a quest’ultimo intervento o il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Per questo l’APE (attestato di prestazione energetica) sotto forma di dichiarazione asseverata, sarà la dimostrazione dell’intervento de conseguimento di dette classi. Non costituisce impedimento, la collocazione dell’ascensore in un’area adiacente pertinenziale all’immobile condominiale, purchè lo stesso rispetti le caratteristiche tecniche di cui al Decreto Ministeriale n°236/1989 e l’installazione possa collocarsi con la qualifica di abbattimento delle barriere architettoniche.
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