sabato, Settembre 5, 2026

CANTIERE: un esempio pratico del riutilizzo di rifiuti inerti da costruzione e demolizione

rifiuti inerti da costruzione e demolizione
rifiuti inerti da costruzione e demolizione

Da un’istanza della Città Metropolitana di Milano, arriva un chiarimento riguardante la cessazione della qualifica di rifiuti inerti da costruzione e demolizione. Infatti, mediante l’interpello del 14.11.2022, l’Ente suddetto, ha posto dei quesiti in materia ambientale, per l’applicazione del Regolamento, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale, in particolare, in applicazione del comma 2 dell’articolo 184- ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Sono stati posti i seguenti quesiti: a) se il decreto è inapplicabile per le terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503, b) se per il recupero di tali rifiuti, devono essere attivati specifici procedimenti di autorizzazione c) se occorre avere l’ottenimento della fattispecie di “end of waste” caso per caso. Come indicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella risposta data, è stato evidenziato che per quanto riguarda il quesito a) l’applicazione del regolamento è circoscritto ai rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione o di demolizione ma non pericolosi ed inerti non pericolosi di origine minerale. Pertanto, non sono ammessi i rifiuti, dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati. Per il quesito b) per poter modificare la qualifica di rifiuto, per i suddetti materiali occorre che gli stessi siano soggetti al rilascio di autorizzazioni “caso per caso”. Infatti le autorizzazioni, rilasciate caso per caso, sono rilasciate con il rispetto delle condizioni e dei criteri dettagliati già in essere ad oggi nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, e quindi con il parere obbligatorio dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale competente. Per il quesito di cui al punto c) il caso prospettato per i rifiuti EER 170504, sono di siti contaminati, ma che abbiano un’autorizzazione definita caso per caso, possono essere riutilizzati nel sito di provenienza, qualora sono in concentrazioni conformi alle soglie previste alle tabelle di cui alle normative (tabella 1 Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. n. 152/2006).

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