Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva (DURC), segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le Stazioni Appaltanti o i Soggetti Aggiudicatari, trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, è disposto dai soggetti delle Stazioni Appaltanti o i dai soggetti aggiudicatori, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
( Riferimento art. 31. “Semplificazioni in materia di Durc” commi 2- 3 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98)