Con la Circolare del 6.6.2024 n°5544, l’Inail ha inteso dare applicazione a quanto previsto dal comma 1 dell’ articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 e recante “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva”. In particolare lo stesso comma evidenzia come è fondamentale il concetto che le imprese possano verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e della cassa edile per le imprese del settore dell’edilizia.
Per questo, è stato reso possibile accedere attraverso i siti www.inps.it e www.inail.it, con il codice fiscale, al servizio Durc on line operativo, per verificare e scaricare il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva). In caso di esito positivo della verifica, il documento attestante la regolarità contributiva è scaricabile ed ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione. Diversamente, se lo stesso documento è stato già emesso, il servizio rinvia allo stesso documento. Se invece la posizione contributiva dell’Impresa è incompleta l’Inps, l’Inail e le Casse edili trasmettono tramite PEC, alla stessa Impresa l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate. L’Impresa può regolarizzare la propria posizione o fornire elementi necessari richiesti entro 15 giorni dalla notifica dell’invito. Come procedura, ricordiamo che la, la verifica della regolarità contributiva può essere richiesta fino a quindici giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità
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