E’quanto si evince dalla sentenza n. 91 del 25 gennaio 2013 del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto che ha accolto un ricorso inerente l’annullamento di una gara per la violazione prevista del comma 12 dell’articolo 84 del D.Lgs. 163/06.
Infatti, la StazioneAppaltante, a seguito di riproposizione di una gara, aveva nominato una nuova commissione in sostituzione della precedente.
In particolare, i
Il Tar, nella suddetta sentenza, ha puntualizzato che si deve mantenere l’originaria Commissione Giudicatrice anche nell’ipotesi di rinnovazione delle operazioni di gara a seguito di annullamento giurisdizionale.
E’ fatta eccezione, continua la sentenza, per il caso – non ricorrente nella fattispecie, (ove era stata rilevata la mancata verbalizzazione della sospensione prima, e della ripresa poi, dei lavori della commissione dovuta alla momentanea, reiterata assenza di un commissario),per cui la Commissione sia impossibilitata a funzionare per pregiudizi e/o contrasti dei singoli componenti che non consentano un serio e sereno contraddittorio.
Il fine evidente è quello di impedire che, attraverso l’espediente del mutamento della commissione, si possa condizionare l’esito del giudizio.