L’Anac ha posto in valutazione, fino ad inizio marzo, il Bando Tipo n°2, definito anche lo “Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l’affidamento di gare di appalto per contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”. Diverse ed interessanti novità, sono riportate nello stesso, come il divieto di sottoporre a ribasso il compenso professionale individuato sulla base delle tabelle ministeriali.
Per cui, nelle stesso bando, si ipotizza, di mantenere ferma la possibilità di effettuare le gare con valutazione dell’offerta economica limitatamente alla parte di costo che esula dal compenso professionale e, pertanto, sostanzialmente, limitata alle spese generali.
Con riferimento a tale possibilità, si evidenzia che, consentendo il ribasso su una quota di tali spese, potrebbe verificarsi che i concorrenti più strutturati offrano il massimo ribasso sostenibile, attestandosi tutti su una quota fissa. In sostanza, ci sarebbe il rischio di attivare, anche in questo caso, una gara a prezzo fisso. Inoltre, si verificherebbe l’aspetto negativo che i professionisti singoli o le società di piccole dimensioni potrebbero essere costretti ad offrire un ribasso inferiore, non riuscendo ad abbattere nella stessa misura i costi. Quindi, sostanzialmente, la competizione verrà svolta sulle dimensioni dell’operatore economico o sulla capacità organizzativa e non sulla qualità del servizio.
Inoltre sul Bando Tipo n°2 si evidenzia che:
• è obbligatorio per le procedure di affidamento della progettazione relativa a lavori di importo superiore a 1 milione di euro bandite a decorrere dal 1° gennaio 2025;
• le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni;
• le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale;
• siccome, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008;
• gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie;
• La documentazione di gara comprende:
• a) bando di gara;
• b) disciplinare di gara;
• c) capitolato speciale;
• d) schema di contratto;
• e) schema di domanda di partecipazione;
• f) documento di gara unico europeo;
• g) documento di indirizzo alla progettazione/Documento Preliminare alla Progettazione e allegati;
• h) schema determinazione dei corrispettivi;
• i) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della stessa
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