Un quesito molto interessante per le gare di appalto, ma che succede se l’operatore economico riporta in offerta, un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l’offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell’anomalia. E’ quanto indicato dal Mit, ed in particolare in risposta (la numero 2216) ad un quesito posto al servizio di supporto giuridico, riguardante il costo della manodopera. In particolare, l’istanza fa riferimento al caso in cui, in fase di gara, l’operatore economico aggiudicatario abbia indicato nella propria offerta economica un valore inferiore rispetto a quello predeterminato dalla Stazione Appaltante. Il servizio supporto giuridico, nella risposta, dopo aver riportato i riferimenti normativi, ovvero il comma 14 art. 41 del Decreto Legislativo n. 36/2023, costituisce attuazione del criterio contenuto nella lett. t) dell’art. 1, comma 1 della legge delega (L. 78/2022), per cui le Stazioni Appaltanti, devono prevedere in ogni caso che, i costi della manodopera e della sicurezza, siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso. A sua volta, l’operatore economico, dovrà indicare in offerta il costo della manodopera (punto 17 Bando- tipo ANAC). Se l’operatore economico, riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l’offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell’anomalia, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs. 36/2023 e per questo dobbiamo dire, che non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili, stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Pertanto come affermato dal Mit,”…… l’importo contrattuale è quello pari alla somma dell’importo sul quale è stato applicato il ribasso, cui vanno aggiungi i costi della sicurezza. L’indicazione del costo della manodopera uguale o differente da quello indicato nel progetto, ai fini dell’aggiudicazione della commessa, serve solo a confrontarlo con il ribasso offerto al fine di attestare il rispetto del principio di incomprimibilità dei costi della manodopera”
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