
Dalla pubblicazione inerente i Bonus Ristrutturazioni, pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato e che è una vera e propria Guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare da cui riportiamo le detrazioni per i prossimi anni con le relative percventuali di detrazione. Vediamo:
per l’anno 2026:
- Aliquota ordinaria Dal 1° gennaio 2026 sino al 31 dicembre 2026, salvo che nei casi nei quali trova applicazione l’aliquota agevolata di cui sub 2, la detrazione spetta nella misura del 36%
- Aliquota agevolata Dal 1° gennaio 2026 sino al 31 dicembre 2026 per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetta nella misura del 50%
- Modalità operativa La detrazione spetta fino ad un ammontare massimo di €. 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare a va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. (art. 16 c. 1, D.L. 4/6/2013 n. 63 convertito con Legge 3/8/2013 n.90 introdotto dall’art. 1, c. 55, Legge 30/12/2024, n. 207 successivamente modificato dall’ art 1, comma 22, legge 30/12/2025, n. 199 che ha prorogato anche per il 2026 la disciplina di maggior favore prevista nel 2025).
Per l’anno 2027: - Aliquota ordinaria Dal 1° gennaio 2027 sino al 31 dicembre 2027, salvo che nei casi nei quali trova applicazione l’aliquota agevolata di cui sub 2, la detrazione spetterà nella misura del 30%
- Aliquota agevolata Dal 1° gennaio 2027 sino al 31 dicembre 2027 per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetterà nella misura del 36%
- Modalità operativa La detrazione spetterà fino ad un ammontare massimo di €. 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare a andrà ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. (art. 16, c. 1, D.L. 4/6/2013 n. 63 convertito con Legge 3/8/2013 n.90 introdotto dall’art. 1, c. 55, Legge 30/12/2024, n. 207).
Per l’anno 2028-2033 - Dal 1° gennaio 2028 sino al 31 dicembre 2033, la detrazione spetterà nella misura del 30% sino ad un ammontare massimo di €. 48.000,00, sempre da ripartirsi in 10 rate annuali. (art. 16-bis, c. 3-ter, T.U.I.R.) Nota: l’art. 1, c. 54, legge 30/12/202, n. 207 ha modificato l’art. 16-bis, comma 3-ter, T.U.I.R., anticipando al 1° gennaio 2025 la previsione della riduzione dell’aliquota della detrazione dal 36% al 30%.
Peraltro, il successivo comma 55 del medesimo art. 1 legge 207/2024 contestualmente prevede per gli interventi indicati nel comma 1 dell’art. 16-bis del T.U.I.R. l’aliquota del 36% o del 50% (per l’abitazione principale) per l’anno 2025, del 30% o del 36% (per l’abitazione principale) per gli anni 2026 e 2027 di fatto derogando a quanto disposto dal precedente comma 54. A sua volta l’art. 1, comma 22, legge 30/12/2025, n. 199 ha esteso anche all’anno 2026 le aliquote di maggior favore già previste per il 2025 (36% o 50% per l’abitazione principale)
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