
Per le imprese impiantistiche vige l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità
Dal Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è stata evidenziata una circolare del 17.10.2025 prot 0015013 a seguito di un interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004, in particolare per, il rilascio del Durc di congruità alle imprese, non rientranti nel comparto edile.
Infatti la richiesta di interpello, inoltrata dalla Federazione Nazionale Imprese Elettroniche ed Elettrotecniche (ANIE), ha inteso conoscere il parere, in merito edile il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità), ma nel quale non dovrebbero applicarsi alle imprese impiantistiche. Quindi se, la congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia. Ricordando che, Il rilascio del DURC di congruità è stato regolato nei suoi aspetti applicativi dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n.143, la Circolare evidenzia come il comma 1, dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 143/2021 prescrive, , che la verifica della congruità si riferisce “all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione”. La verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell’ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall’appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire; inoltre, va verificato se vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all’ammontare complessivo dell’opera.
Per il calcolo della manodopera la verifica del DURC di congruità, riguarda le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, ivi comprese quelle complementari o annesse. Tutte le altre attività, quand’anche connesse alla fornitura di opere essenziali al lavoro di cantiere, ma che in esso non si svolgono, devono essere escluse dal calcolo della manodopera computata ai fini del rilascio della certificazione di congruità. Pertanto, la verifica della congruità è circoscritta, nell’ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica. Per cui, l’iscrizione alla Cassa edile risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata. Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa
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