sabato, Settembre 5, 2026

SPECIALE BONUS DELL'EDILIZIA

SISMABONUS: la legge di Bilancio rinnova anche per il 2026, le agevolazioni

sismabonus

La Legge di Bilancio 2026, anche per il 2026, il Sismabonus lavori e gli acquisti saranno detraibili al 50% e al 36% per gli immobili non residenziali e per le seconde case. Ricordiamo che il Sismabonus, riguarda sia la messa in sicurezza antisismica degli immobili ma anche l’acquisto di immobili già con tali caratteristiche.
Lo stesso, è previsto, per il 2027, invece, con detrazione del 36% per i lavori sulla prima casa, e del 30% per lavori su immobili dediti ad altra destinazione d’uso ovvero per le seconde case. E’ bene ricordare altresì che senza la legge di Bilancio 2026, le suddette detrazioni, sarebbero state rispettivamente del 36% per i lavori sulla prima casa, e del 30% per lavori su immobili dediti ad altra destinazione d’uso ovvero per le seconde case.
Rimane altresì quanto precedentemente normato sia per i redditi che possono godere di tali agevolazioni e fissati ad un reddito complessivo di Euro 75.000 euro e il tetto massimo di spesa che può essere al massimo di 96.000 euro.
Le stesse regole sono valide per gli acquisti di immobili con caratteristiche di antisismicità posizionate in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. Anche per l’acquisto di tali immobili, è previsto, per il 2027, invece, con detrazione del 36% per l’acquisto di prima casa, e del 30% per acquisto di immobili dediti ad altra destinazione d’uso ovvero per le seconde case. Ricordiamo che per questi immobili, si può utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito, è importante che l’acquisto dell’immobile da un’impresa costruttrice sia effettuato entro 30 mesi dal collaudo dell’immobile, e che la demolizione e ricostruzione dell’immobile sia avvenuta previo acquisizione del titolo edilizio, entro il 16.2.2023.

Riportiamo di seguito l’articolo 9 della Legge di Bilancio 2026 dedicato al sismabonus

ART. 9. Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 14, comma 3-quinquies:
    1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al
    36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
    2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento
    delle spese, per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l’anno 2027»;
    b) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1:
    1.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti:
    «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
    1.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti:
    «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
    2) al comma 1-septies.1:
    2.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti:
    «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
    2.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e
    al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento
    delle spese sostenute per l’anno 2027»;
    3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

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