Acquisizione del Durc anche in fase di autorizzazione al subappalto
6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture le Stazioni Appaltanti o i Soggetti Aggiudicatari, acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.
7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.
( Riferimento art. 31. “Semplificazioni in materia di Durc” commi 6 e 7 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98)