sabato, Settembre 5, 2026

GESTIONE APPALTI: a chi spetta redigere le perizie di variante?

A chi spetta redigere le perizie di variante?

A chi spetta redigere le perizie di variante? E’ questo il quesito posto al Servizio Supporto Giuridico del MIT, ed in particolare se un soggetto diverso dal RUP, dal progettista e dal direttore dei lavori, può redigere le perizie di variante per un lavoro pubblico? Un soggetto quindi che non è intervenuto in nessuna fase del lavoro (progettazione e direzione lavori? Ebbene, la risposta è stata data con codice identificativo 3892 dell’11.12.2025, nella quale il Servizio Supporto Giuridico, ha dato una risposta negativa. Infatti, il comma 1, lett. c) dell’articolo 120, del Decreto Legislativo 36/2023 riporta i casi in cui è prevista la redazione delle perizie di variante, che seguono un iter procedurale preciso che coinvolge specifiche figure professionali. Per cui, e figure competenti per le perizie di variante, sono il direttore dei lavori che fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al suddetto comma. Inoltre il Codice dei Contratti evidenzia che un sistema di responsabilità chiaro dove il Direttore dei Lavori ha la competenza tecnica specifica per proporre le varianti, avendo seguito l’esecuzione dell’opera e conoscendo le problematiche emerse, il RUP coordina l’inte ro processo e ha la responsabilità decisionale, il Progettista originario può essere coinvolto per le variazioni c he richiedono modifiche progettuali sostanziali.Per cui è chiaro che, un professionista che non ha partecipato alle fasi precedenti come la progettazione e l’esecuzione dei lavori, manca di conoscenza diretta del progetto e delle sue specifiche tecniche, consapevolezza delle problematiche emerse durante l’esecuzione, continuità tecnica e amministrativa necessaria pe r valutare l’opportunità e la correttezza delle modifiche


Riportiamo di seguito il comma 1 dell’articolo 120 del Decreto Legislativo 36/2023


Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

  1. Fermo quanto previsto dall’articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
    a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
    1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
    2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
    c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, Rientrano in tali circostanze fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:
    1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
    2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;
    3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
    4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

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