Non è raro che a seguito di redazione di perizia di variante, l’Impresa Appaltatrice, all’atto della firma dell’atto di sottomissione o verbale di concordamento dei nuovi prezzi e della stessa perizia rifiuti di firmarla per un mancato accordo sui prezzi.
A tal proposito ricordiamo che la perizia di variante, sotto l’aspetto coontrattuale può essere:
- come previsto dal comma 12 dell’art.161 del Dpr 207/2010: “la stazione appaltante durante l’esecuzione dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario”
- come previsto dal comma 13 dell’art.161 del Dpr 207/2010 “Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni”
Da tale dettato normativo rimane evidente che l’Impresa Appaltatrice, senza mezzi termini è tenuta all’esecuzione di lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario soltanto se la variazione dei lavori rientra nell’ambito del 20% dell’importo contrattuale.
Per quanto riguarda determinazione del quinto d’obbligo, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute.
Ricordiamo anche ch,e nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario
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