
Il Direttore Lavori è responsabile dell’attivazione del collaudo, è quanto evidenziato da una sentenza del Corte di Cassazione Sezione 3 Numero 35123 del 2024, avverso ad una precedente sentenza dello stesso tribunale, che aveva condannato un Direttore Lavori ed un’altra persona per aver permesso di utilizzare tre edifici residenziali (per complessive 28 unità abitative), senza che gli stessi avessero regolare certificato di collaudo statico. In particolare, il ricorso fatto dal tecnico evidenziava come il Direttore dei Lavori non solo non ha l’obbligo di effettuare il collaudo statico, come si evince dagli artt. 65, comma 6, e 67 d.P.R. n. 380 del 2001, ma addirittura gli è preclusa la nomina, evidenziando inoltre la non configurabilità del reato omissivo, proprio o improprio a carico del direttore dei lavori. La sentenza in particolare ha esaminato il ricorso evidenziando che l’aver consentito l’utilizzazione di 28 unità abitative in assenza di certificato di collaudo è un reato configurabile a carico del costruttore, del committente 9 del proprietario (Sez. 3, n. 10235 del 15/02/2024, Paolini, Rv. 286035 – 01; Sez. 3, n. 8579 del 15/01/2003, Zullino, Rv. 224170 – 01), ma anche del direttore dei lavori il quale, in qualità di primo garante della sicurezza, è soggetto all’obbligo specifico di inibire l’utilizzazione dell’edificio prima del rilascio del certificato di collaudo (Sez. 3, n. 22291 del 15/02/2011, Ferranti, Rv. 250368 – 01).Inoltre si evidenziava che il il collaudo non era stato effettuato perché il direttore dei lavori non aveva mai dichiarato la fine dei lavori, per cui gli stessi, non risultavano ancora ultimati alla data di scadenza del permesso di costruire del 9 gennaio 2006. E poi rifacendo un riepilogo delle vigenti normativa la stessa sentenza evidenzia che:
- il collaudatore viene nominato dal committente in base ad un atto che deve essere depositato presso lo sportello unico dal direttore dei lavori contestualmente all’atto di accettazione della nomina e alla documentazione di cui al sesto comma dell’art. 65 d.P.R. n. 380 del 2001;
- detta documentazione deve essere presentata dal direttore dei lavori entro il termine di sessanta giorni dalla ultimazione delle parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa ma deve anche essere costituita da una relazione sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 65 d.P.R. n. 380, ovvero per cio che riguarda il deposito della denunzia dei lavori con gli allegati di cui al capo 3, lett. a e b) con allegazione: dei certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59; per le opere in conglomerato armato precompresso, di ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione; dell’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme);
- in assenza dei suddetti adempimenti propri del direttore dei lavori e della produzione della relativa documentazione, la nomina del collaudatore non è possibile;
- inoltre si evidenziava come il tecnico non si è mai dimesso dalla carica di direttore dei lavori
Inoltre il ricorrente rivestiva ancora l’incarico di direttore dei lavori alla data del fatto, infatti dalla sentenza impugnata risulta che, a fronte della contestazione degli acquirenti circa la mancanza del certificato di collaudo, il venditore degli immobili li aveva rassicurati rappresentando che avrebbe chiesto al direttore dei lavori, ed è comprovata dall’effettivo, postumo rilascio del certificato di collaudo dal quale risulta che il ricorrente era ancora direttore dei lavori alla data del 25/11/2021. Per tutto quanto detto la Cassazione ha comminato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
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