
In tema di cumulabilità delle perizie di variante dobbiamo ricordare cosa prevede in breve il comma 11 dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi, per la trasmissione delle perizie di variante agli enti preposti alla relativa verifica ed in particolare:
per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria vanno trasmesse:
• le varianti in corso d’opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
• di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto o superiori;
• sono comunicate a cura del Responsabile unico del Procedimento (RUP) all’Osservatorio Regionale;
• entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante .
Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria vanno trasmesse:
• le varianti in corso d’opera;
• di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto;
• anche le varianti in corso d’opera, riferite alle infrastrutture prioritarie;
• sono trasmesse a cura del Responsabile unico del Procedimento (RUP) all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante.
• In caso in cui l’ANAC accerti l’illegittimità della variante in corso d’opera approvata, essa esercita i propri poteri;
• in detto caso si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 213, comma 13.
Un passaggio fondamentale è capire il superamento della soglia del 10% , e qui subentra il criterio del cumulo delle varianti.
Per quanto riguarda il cumulo delle perizie di variante, è da tener presente il Comunicato del Presidente dell’Anac del 17.2.16, che seppur chiarendo la cumulabilità delle perizie di variante per il periodo antecedente l’entrata in vigore del d.l. 90/2014, afferma che le stesse si cumulano tra le varie perizie di variante intervenute durante tutta la vita dell’appalto .
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