Nell’ambito dei lavori è fondamentale che l’Appaltatore sia al corrente di tutti i rischi derivanti dal proprio lavoro.
Per questo, il Committente ,contestualmente alla firma del contratto di appalto, deve informare l’appaltatore di tutti i rischi in cui possono incorrere le proprie maestranze ed in particolar modo di quelli legati alle interferenze.
I rischi da interferenze sono quelli insiti a lavorazioni poste in essere nelle zone operative di lavoro dell’appaltatore, nel quale interagiscono altre Imprese e nelle quali sono evidenti i “contatti fisici” dei lavoratori, intesi come adiacenza di lavorazioni.
In particolare, i rischi di interferenza potrebbero essere quelli inerenti ad attività espletate da lavoratori del Committente che interagiscono nelle stesse aree di quelle dell’Appaltatore.
Per cui è importante che il Committente all’atto della firma del contratto, rediga e consegni all’Appaltatore anche il Duvri, ovvero il documento di valutazione rischi da interferenze.
Tale documento per l’appunto evidenzia i rischi dovuti a tale criticità, andando anche a quantizzare gli oneri da rischi da interferenze per la mitigazione di tali rischi.
Una recente sentenza della Cassazione, a tal riguardo, ha precisato che sono da considerare come rischi da interferenze oltre a quelli suddetti, anche tutte le attività preventive e propedeutiche alle attività che devono espletare Committente e Appaltatore, per evitare gli infortuni da lavoro.
Secondo tale sentenza,la mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi e la mancanza di qualsiasi valutazione dei rischi di interferenze, nel momento in cui ci sono rischi di detto genere, si configura come una responsabilità del Committente in caso di infortunio.
(Riproduzione Riservata)
[…] Prosegui la lettura: SICUREZZA CANTIERI: Il Duvri nei lavori e la responsabilità del … […]