Nell’appalto di opere pubbliche, il registro di contabilità è l’unico documento non tenuto sul luogo dei lavori ma da cui emerge una visione d’insieme o unitaria dell’esecuzione dell’appalto.
E’ questo quanto sostiene una sentenza della Corte dii Cassazione, numero 33118 del 29.11.2023, che precisa anche soltanto in esso, si ha il dovere o l’onere di iscrivere le richieste dell’appaltatore a pena di decadenza. Infatti il registro di contabilità, è un atto su cui iscrivere immediatamente, i fatti che possono prevedersi incideranno sulla contabilità dei lavori.
Inoltre negli appalti di opere pubbliche, le riserve e contestazioni, non possono iscriversi su un documento a fogli scomposti, e lo stesso non può integrare il registro di contabilità neanche in modo provvisorio. Qualora dovesse mancare il registro di contabilità l’appaltatore ha facoltà e non l’onere, all’atto della firma d’inscrivere in succinto in quei documenti contabili che devono essere da lui firmati.
Negli stessi documenti, sono riportate le riserve e le domande riguardante i propri interessi, ma le stesse dovranno essere ribadite, a pena decadenza e non avranno efficacia, ma considerate come non avvenute, nel registro di contabilità nei termini e nei modi indicati nei precedenti artt. 53 e 54” (art. 89 r.d. 350/1895), entro quindici giorni, l’appaltatore deve esplicare le sue riserve, una volta che sia istituito lo stesso registro di contabilità. In particolare solo con l’instituzione del registro di contabilità l’appaltatore, ha il dovere di iscrivere le proprie riserve e le proprie pretese.
Per cui non è vero che “mancando il Registro di Contabilità, venisse meno totalmente l’onere di iscrivere la riserva nel primo atto di contabilità utile immediatamente successivo (…)” ma vanno iscritte “sul primo atto dell’appalto, successivo all’insorgere del fatto, qualunque esso sia, va iscritta la riserva”.
Leggi gli articoli 53, 54, e 89 del Regio Decreto 25 Maggio 1895 N. 350 Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello stato che sono nelle attribuzioni del ministero dei lavori pubblici Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1895, N. 135
Art. 53. Annotazioni delle partite di lavoro nel registro di contabilità
Notate nel libretto delle misure, sul luogo dell’opera, le partite di lavoro eseguito e quelle delle somministrazioni fatte dall’appaltatore, si devono iscrivere le une e le altre al più presto nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l’articolo di elenco che corrisponde ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito, le domande che l’appaltatore crede di fare, le quali debbono esser formulate e giustificate nel modo indicato dal successivo art. 54, e le osservazioni del direttore; chiudendo il tutto con la firma delle parti, senza lasciare lacuna di sorta. Lo stesso si praticherà per ogni successiva annotazione di lavori e di somministrazione.
Nel caso che l’appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma del seguente art. 54.
Art. 54. Eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilità
Il registro di contabilità deve esser firmato dall’appaltatore con o senza riserve nel giorno che gli vien presentato .
Nel caso in cui l’appaltatore ricusi o non si presti a firmare il registro, lo si inviterà a firmarlo entro il termine perentorio di quindici giorni, e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se ne farà espressa menzione nel registro.
Se l’appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dei lavori dovrà, entro quindici altri giorni, scrivere nel registro le sue deduzioni.
Nel caso che l’appaltatore non abbia firmato il registro, nel termine come sopra prefissogli, oppure, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, si avranno come accertati i fatti registrati, e l’appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque termine e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono.
Sulle domande regolarmente iscritte si procederà nel modo indicato nel precedente art. 23.
1] L’appaltatore avrà facoltà all’atto della firma d’inscrivere in succinto in quei documenti contabili che devono essere da lui firmati, le riserve e domande che crederà del proprio interesse.
[2] L’ufficiale direttore v’inscrive le proprie controsservazioni.
[3] Nel caso in cui l’appaltatore ricusi di firmare i documenti contabili, lo si inviterà per iscritto a firmarli entro il termine perentorio di quindici giorni, e qualora non vi si presti nel detto termine, si farà espressa dichiarazione di tale circostanza nel documento, e si avranno come accertati i fatti e le circostanze registrate.
[4] Le riserve e le domande, di cui nel presente articolo non avranno efficacia, e saranno considerate come non avvenute, ove non siano ripetute nel registro di contabilità nei termini e modi indicati nei precedenti artt. 53 e 54.
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