martedì, Ottobre 8, 2024

CANTIERE: semplificazione per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo e suddivisioni dei cantieri di produzione

riutilizzo delle terre e rocce da scavo

Una sostanziale semplificazione per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, è contenuta nel Regolamento contenente le “ Disposizioni per la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo”. In particolare, lo stesso è messo a punto in ottemperanza dell’articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che riporta le disposizioni di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo. Lo stesso Regolamento anche in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, per regolare la gestione delle terre e rocce da scavo ed il relativo utilizzo al fine di garantire la razionalizzare e semplificazione delle modalità di utilizzo, visto anche l’attuazione dei lavori finanziati mediante i fondi del PNRR. I criteri per qualificare le terre e rocce da scavo, sono oggetto dell’articolo 4 del Regolamento, ed in particolare le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono possedere i seguenti requisiti:
• Che le terre e rocce da scavo devono essere generate durante la realizzazione di un’opera, per cui la loro produzione di tale materiale non è il fattore primario;
• seppur riportate nel piano di utilizzo, ci sia il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nella quale il materiale è stato generato ovvero anche di un’opera diversa, per realizzare rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, nonché i recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; che siano utilizzati in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
• Che le terre e rocce da scavo sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
• Che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo III-bis o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).
Altresì diventa importante evidenziare che nello stesso regolamento, sono suddivisi i cantieri per capacità produttiva di terre e rocce da scavo come di seguito indicato:
• cantiere di piccole dimensioni: sono i cantieri con produzione di terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 6.000 metri cubi;
• cantiere di micro-dimensioni: sono i cantieri con produzione di terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 600 metri cubi;
• cantiere di grandi dimensioni: sono i cantieri con produzione di terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6000 metri cubi;
• cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA sono i cantieri con produzione di terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6000 metri cubi nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale

Non sono, da considerarsi terre e rocce da scavo, tutti i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti.

Leggi o scarica:

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