Ci sarà anche per il 2024 la compensazione dei prezzi dell’edilizia negli appalti?? Probabilmente si, visto l’articolo 58 (Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche) della bozza della Legge di Bilancio per il 2024. In particolare, ricordiamo che la fonte normativa della compensazione dei prezzi dell’edilizia, è l’articolo 26 del Decreto Aiuti, ovvero Decreto legge 50/2022 il quale aveva previsto una sorta di revisione dei prezzi contrattuali per gli appalti ed i lavori in corso di esecuzione, atti a ripagare i notevoli aumenti dei prezzi dei materiali per l’edilizia. Tale norma, seppur ripresa e resa strutturale per gli appalti affidati con il Nuovo Codice Appalti (Decreto Legislativo 31.3.2026 n° 36) e quindi a partire dall’1.1.2023, era in discussione l’applicazione della norma per gli appalti affidati negli anni precedenti a tale data e per le offerte fino al 31.12.2024. Per questo, il Governo, visto anche le necessità delle imprese di costruzioni impegnati in questi ultimii appalti, ha messo nella Legge di Bilancio per il 2024, il rifinanziamento dei costi delle compensazione dei prezzi dell’edilizia e negli appalti, valida per i lavori contabilizzati nel 2024, e mediante un cospicuo finanziamento valido fino al 31.12.2024. L’applicazione della compensazione, è ammessa, sempre attraverso il cantiere e :
Ll’utilizzo dei prezzari regionali dei materiali aggiornati ogni 6 mesi
• Riconoscimento del 90% dei maggiori costi sostenuti dalle Imprese di Costruzione negli appalti e contabilizzati dal Direttore Lavori nell’anno 2024
Riportiamo di seguito il testo dell’articolo 58 (Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche), contenuto nella bozza della Legge di Bilancio 2024
1. All’articolo 26, del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole “dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024”;
2) al quinto periodo le parole “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: «e l’anno 2024»;
3) all’ultimo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore della presente disposizione», inserire le seguenti: «per l’anno 2003 e entro il 31 gennaio 2024 per l’anno 2024»;
b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024»;
c) al comma 6-quater, le parole: «e di 500 milioni per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 700 per l’anno 2024 e di 100 per l’anno 2025».
d) al comma 8, primo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 31 dicembre 2024»;
e) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024»;
f) al comma 12, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
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