Ma come si applica la revisione prezzi per i contratti di appalto, secondo il nuovo Codice Appalti? Il nuovo Codice Appalti, nella sua stesura, aggiornata al 20.10.2022, redatto dal Consiglio di Stato, dedica un intero paragrafo all’istituto della revisione prezzi, contenuto nell’articolo 60, nel quale sono riportati i termini, le cause dell’applicazione, nonchè il finanziamento dei maggiori oneri imprevisti. Il primo concetto che evidenzia l’articolo 60, è quello secondo il quale per ottenere l’applicazione della norma, è fondamentale, l’inserimento della relativa clausola, nell’ambito dei documenti di gara, ovvero nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed inserito anche nel Capitolato Speciale di Appalto. Tali clausole, seppur imprevedibili, poichè dipendenti da vari fattori, hanno il primo fattore nell’aumento dei prezzi. Questo, prodotto in genere, a seguito dell’anomala crescita dei valori di mercato dei costi della manodopera, dei materiali, dei noleggi e dei servizi, e che spesso rendono la pattuizione dei prezzi contrattuali obsoleti e non remunerativi. Detti aumenti, trovano la loro applicazione dopo il rilevo ufficiale dei decreti dei Ministeri dell’economia, delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. La parte di maggior rilievo, è costituito dalle percentuali di aumento che vanno indicate negli atti contrattuali, riportando la soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi e soprattutto l’alea contrattuale, ovvero la percentuale, nella quale la suddetta revisione prezzi non scatta. Inoltre, per completezza e riprendendo anche i decreti ministeriali ad oggi in essere, negli stessi sono riportate le modalità di finanziamento da utilizzare, per far fronte ai maggiori oneri, attinenti i costi contrattuali delle Stazioni Appaltanti. Le stesse, possono attingere alle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico del progetto esecutivo, nell’importo del 50%, ovvero dalle somme recuperabili dai ribassi d’asta, se non già impegnati (come succede per il Ministero dell’Istruzione), delle somme disponibili per altri interventi, della stessa Stazione Appaltante, già conclusi, nei quali siano stati emessi i relativi atti di collaudo o i certificati di regolare esecuzione. Soltanto per i fondi di lavori del PNRR, le Stazioni Appaltanti, possono attingere dal Fondo per le opere pubbliche di cui al comma 1, all’articolo 7, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, diventato Legge 11 settembre 2020, n. 120.
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