
Novità con il nuovo Codice Appalti, nella sua stesura, aggiornata al 20.10.2022, redatta dal Consiglio di Stato per quanto riguarda la Direzione dei Lavori e l’esecuzione del contratto. L’argomento, è riportato all’articolo 114, e dopo la premessa già ricorrente, nella quale al comma 3 si ribadisce che il Direttore dei Lavori è proposto al controllo per la parte tecnica – contabile ed amministrativa dell’appalto, ed è nominato, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento. La novità sostanziali sono riportate invece nel comma 4 dell’articolo 114, infatti nello stesso, è riportato che per i contratti al di sotto di un milione di euro, e per lavori non complessi, senza rischi di interferenze, lo stesso Direttore dei Lavori, se abilitato, provvede a svolgere anche la funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Se questo compito, non può essere svolto dal Direttore dei Lavori, deto articolo prevede che, la Stazione Appaltante, provvede a nominare un Direttore Operativo, che sia in possesso dei requisiti. In questo caso, le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) sono assegnate a tale soggetto che dovrà osservare la normativa sulla sicurezza dei cantieri. Diversamente al comma 6 dell’articolo114, , le Stazioni Appaltanti nominano i Direttore dei Lavori tra i propri dipendenti o tra i dipendenti delle centrali di committenza.
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