Con la sentenza n. 13471del 12 aprile 2021, della Cassazione Penale, Sez. 3, si è andato a derimere la revisione di una precedente Sentenza riguardante il tema della verifiche da effettuarsi da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), sulla corretta vigilanza dello stesso sulle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e rigurdanti le lavorazioni delle imprese esecutrici.
Infatti, il ricorrente, sosteneva che come coordinatore della sicurezza dei lavori, non era tenuto a verificare il minuto rispetto delle disposizioni che aveva impartito all’ impresa che stava eseguendo i lavori. In particolare lo stesso sosteneva che il Tribunale precedente non aveva considerato che era tenuto ad impartire all’ impresa esecutrice dei lavori le opportune prescrizioni, dovendo assicurare la sicurezza del cantiere esclusivamente per i cosiddetti rischi generici relativi alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla eventuale convergenza di più imprese sul medesimo cantiere. Diversamente, sosteneva lo stesso, non era tenuto a sovraintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni da lui impartite.
La suddetta Sentenza n°13471, ha stabilito che: “la disposizione che si assume essere stata violata dal M.M., cioè l’art. 92, comma 1, lettera a), del dlgs n. 81 del 2008, specifica che fra i compiti del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori vi è quello di verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano della sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; tale verifica non deve essere eseguita solo attraverso un’opera di coordinamento ma anche attraverso un’opera di materiale controllo dell’operato svolto dalle imprese esecutrici.” E continua” … Sulla base di quanto precede deve escludersi che, diversamente da ciò che la difesa del ricorrente pare intendere, i compiti del….CSE….. si erano esauriti una volta che egli avesse impartito alle imprese esecutrici dei lavori le istruzioni in materia di sicurezza del cantieri: e ne avesse sollecitato e raccomandato il rispetto.
Invece il …CSE….. avrebbe dovuto compiere anche un’opera di controllo dell’effettivo rispetto di tali prescrizioni, disponendo, nel caso in cui il rispetto di esse non fosse stato assicurato, la sospensione dei lavori.
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