
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 12.10.2022 n°239 del Decreto 28.9.2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal titolo “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate” sono state fissate le regole per le esclusioni dei concorrenti inottemperanti al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Ricordiamo altresì, che tale materia è contemplata nell’ambito del comma 4 quinto periodo, dell’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito comma 1, lettera c), n. 2, dall’articolo 10, , della legge 23 dicembre 2021, n. 238. In particolare, a tal riguardo, l’articolo 3 del Decreto 28.9.2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha previsto, l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, è operativa qualora la Stazione Appaltante, può dimostrare, o è consapevole che il concorrente ha commesso gravi violazioni relativamente agli obblighi previsti dalle vigenti normative per il pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, anche se non definitivamente accertati. Qualora l’atto impositivo o la cartella di pagamento è stata impugnata dal concorrente è valutabile da parte delle Stazioni Appaltanti, l’esclusione del concorrente dalle gare di appalto. La soglia di gravità, come definita dall’articolo 3 del suddetto Decreto Ministeriale, per la quale scatta la sanzione dell’esclusione, si ha qualora il pagamento dovuto è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto, con esclusione di sanzioni ed interessi. Qualora il concorrente partecipa a dei lotti di appalto, la soglia di gravita’ si rapporta ai lotti, mentre in caso di subappalto, la soglia di gravità è relativa al contratto della prestazione che l’appaltatore va a svolgere. Lo stesso vale se lo stesso appaltatore, od operatore, partecipa a raggruppamenti temporanei o in consorzi, per cui la sua soglia di gravità è da rapportare sempre all’importo della prestazione effettuata. In ognii caso ogni singola soglia di gravità non può essere inferiore ai 35.000 Euro.
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