Nell’ambito delle forniture e dei servizi, alcune prestazioni non costituiscono subappalto, ma quali sono. Bene, il comma 3 dell’articolo 105 del Codice dei Contratti (D. Lgs 50/2016) ne elenca alcune in modo molto preciso. Non costituiscono quindi subappalto:
- Alcune lavorazioni realizzate da lavoratori autonomi e che per la loro specificità devono essere comunicate diretta mente alla Stazione Appaltante;
- La subfornitura di alcuni prodotti informatici;
- L’affidamento di servizi di natura agricola e che siano di importo inferiore ai 20.000 Euro, e che siano affidati ad imprenditori agricoli che sono in comuni montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- Le prestazioni per servizi forniti da soggetti titolari di contratti continuativi con l’appaltatore già prima della stipula del contratto di appalto, e all’inizio della procedura di affidamento, ed i cui contratti continuativi sono postiin essere all’atto della stipula del contratto di servizi con la Stazione Appaltante.
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