Dal Decreto Semplificazioni bis nominato D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. n. 81 del 30 luglio 2021), sono stati totalmente modificati i limiti quantitativi del Subappalto. Infatti, come ricordiamo brevemente, il d.lgs. 163/2006, il limite quantitativo del subappalto era del 30% dell’importo complessivo del contratto. Successibvamente con il decreto detto Sblocca cantieri detto Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, il limite quantitativo del subappalto, veniva, a titolo temporaneo fissato al 40% dell’importo complessivo del contratto. Successivamente con il decreto cd. “Semplificazioni bis” Legge 77/2021 viene infatti abrogato l’articolo inerente il precedente limite, riportato all’art. 1 comma 18 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, dello “sblocca cantieri”, dando un limite temporale a detto limite quantitativo del subappalto che a partire dal 1° giugno 2021 e fino al 31 ottobre 2021, la quota massima subappaltabile è del 50%. Dall’1.11.2021, non vi è alcun limite a detta quota massima, seppur limitabile direttamente dalla Stazione Appaltante in funzione della tipologia di appalto
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