
Ma c’è incompatibilità tra il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed il collaudatore statico? E’ quanto richiesto al Servizio Supporto Giuridico del Mit, analizzando il comma 2 dell’articolo 7 della Legge 1086/1971, in cui si afferma che l’affidamento del collaudo statico è proibito a chi abbia preso parte alla progettazione, direzione o esecuzione dell’opera, oltre il disposto del comma 6 dell’articolo 116 del Decreto Legislativo 36/2023 che che estende l’incompatibilità anche a chi abbia svolto attività di vigilanza, caso classico del CSE ( coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione) che esercita una funzione di vigilanza tecnica sull’esecuzione. Il Servizio Supporto Giuridico del Mit,con risposta n°3687 del 2.10.2025 ha evidenziato che nel merito, va posto in evidenza che, nei casi di cui al comma 4 dell’art. 114, del Decreto Legislativo 36/2023, in cui le funzioni di coordinamento della sicurezza sono svolte dal direttore dei lavori appare di palmar e evidenza la sussistenza dell’incompatibilità con le funzioni di collaudatore statico.
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