sabato, Aprile 18, 2026

GARE DI APPALTO: le pari opportunità tra uomo e donna può essere causa di esclusione dalle gare di appalto

causa di esclusione dalle gare di appalto

La pari opportunità tra uomo e donna, può essere causa di esclusione dalle gare di appalto. E’ quanto si evince da una risposta ad un quesito posto al Servizio di Supporto Giuridico del Mit. Infatti il quesito è stato posto sulle cause di esclusione previste dal comma 5, lettera c) dell’articolo 94, del Decreto Legislativo 36/2023, se sono da applicarsi solo agli investimenti pubblici finanziati, ovvero anche a tutte le tipologie di appalti tipo lavori, servizi e forniture, finanzianti con mezzi propri dell’Ente o fondi nazionali. Ebbene, la risposta è venuta con il codice identificativo 3697 del 2.10.2024 nel quale il Mit ha evidenziato per il comma 5, lettera c) dell’articolo 94, del Decreto Legislativo 36/2023, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2 006, n. 198, e determina l’esclusione la mancata trasmissione dello stesso. Per cui, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o entro la scadenza della presentazione delle offerte deve essere stato inviato l’ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità. Questo è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR/PNC. Tale obbligo sussiste, a prescindere dal finanziamento utilizzato e pertanto, il suddetto obbligo, sussiste anche per gli interventi che utilizzano altre tipologie di finanziamento. Pertanto, anche in questi casi, la mancata trasmissione del suddetto rapporto sulla situazione del personale per gli operatori economici, tenuti alla redazione ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, determina l’esclusione dalla gara.
Riportiamo il testo dal comma 5, lettera c) dell’articolo 94, del Decreto Legislativo 36/2023
Sono altresì esclusi:

a) l’operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) l’operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
d) l’operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 124 del presente codice. L’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all’articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
e) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
f) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione.

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