
Quando la mancata firma dell’offerta non porta all’esclusione di un concorrente? E’ possibile desumerlo dalla Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione di Cagliari, del 23 luglio 2026, numero 1077.
Vediamo i fatti
Un consorzio stabile, ha posto un ricorso ad una procedura di gara, contestando l’aggiudicazione ad un concorrente, che aveva mancato di firmare un’offerta economica. Detto concorrente trattasi di un consorzio, e come prevedeva il disciplinare l’offerta economica doveva contenere, a pena di esclusione, il ribasso percentuale offerto, l’indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera e che, nel caso di partecipazione di consorzi, l’offerta economica e il modulo recante le dichiarazioni integrative dovessero essere sottoscritti digitalmente sia dal legale rappresentante del consorzio sia dal legale rappresentante della consorziata designata quale esecutrice. Il ricorrente a seguito di un accesso agli atti aveva rilevato che, mancava la sottoscrizione digitale del legale rappresentante della consorziata indicata quale impresa esecutrice. Da questo aveva dedotto che la stazione appaltante aveva successivamente attivato il soccorso istruttorio, consentendo l’apposizione della sottoscrizione mancante. Per questo, il ricorrente rilevava che, il ricorso al soccorso istruttorio sarebbe stato precluso dall’articolo 101 del d.lgs. n. 36 del 2023 e dal disciplinare di gara, trattandosi di carenza afferente all’offerta economica e incidente su un elemento essenziale della stessa.
Il collegio del Tar evidenzia
Che dai fatti analizzati, l’Amministrazione non ha, infatti, disapplicato la lex specialis, ma ne ha fornito un’interpretazione conforme al suo dato letterale, che, come detto, non commina l’esclusione per l’ipotesi di omessa sottoscrizione della consorziata designata, né attribuisce a tale omissione carattere essenziale.
L’offerta economica è stata presentata da un Consorzio stabile che ha dichiarato di partecipare alla procedura sia mediante l’esecuzione diretta di una parte delle lavorazioni, sia mediante designazione di una consorziata esecutrice per la restante quota.
Inoltre, verifica come, nell’ipotesi in cui il Consorzio stabile, lo stesso partecipi dichiarando di eseguire direttamente parte delle lavorazioni e di designare una consorziata per l’esecuzione della restante parte, ma la manifestazione di volontà negoziale resta unitariamente espressa dal Consorzio medesimo, il quale costituisce il soggetto che presenta l’offerta ed il referente del rapporto contrattuale con la stazione appaltante.
L’offerta è fatta da un consorzio
In tale prospettiva, anche il rapporto contrattuale con la stazione appaltante resta unitariamente riferibile al Consorzio, il quale assume la veste di concorrente nella procedura e di referente dell’Amministrazione per l’esecuzione delle prestazioni affidate.
Per cui, ne consegue che la manifestazione negoziale contenuta nell’offerta economica risulta pienamente imputabile al concorrente che ha preso parte alla procedura, essendo stata ritualmente sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio stabile. Ne consegue che la manifestazione negoziale contenuta nell’offerta economica risulta pienamente imputabile al concorrente che ha preso parte alla procedura, essendo stata ritualmente sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio stabile.
Il Soccorso Istruttorio non si è applicato
Per cui lo stesso ricorso al soccorso istruttorio non si è tradotto nella formazione postuma dell’offerta economica né nella modifica di un suo elemento essenziale, ma esclusivamente nella regolarizzazione di una carenza formale concernente le modalità esteriori della sua sottoscrizione
Conclusivamente, le considerazioni dette hanno ritenuto il ricorso infondato e, come tale, meritevole di reiezione.
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