sabato, Settembre 5, 2026

GARE DI APPALTO: 4 violazioni che invalidano la gara e la procedura di scelta del contraente

Le 4 violazioni che invalidano la gara

L’Anac, con Delibera numero 218 del 10 giugno 2026, è stato dato un parere motivato, ai sensi del comma 3 dell’articolo 220 del Decreto Legislativo 36/2023, su una procedura di scelta del concorrente per un Servizio di igiene urbana di un Comune, per la durata di anni tre, di importo a base di gara di euro 10.061.471,22. In particolare, la documentazione di gara acquisita agli atti, presentava una serie di anomalie rilevate. Nella stessa, sono riportati una serie di punti che possono essere da esempio, per ottemperare alle normative che regolano le procedure di scelta del contraente, ma che sono anche violazioni che invalidano la gara . Vediamoli:

Omessa nomina del RUP
è la violazione del comma 6 lett. e) e g), comma 13 dell’articolo 62, che prevede l’omessa nomina da parte della Cuc per la fase di esecuzione. Infatti, il disciplinare di gara nelle premesse, dispone l’avvio dell’affidamento in oggetto nominando come RUP, il Responsabile del servizio ambiente del Comune di O. (ente delegante) e la nomina di RFA da parte della CUC (ente delegato allo svolgimento della fase di gara). Inoltre, il Comune non risulta tra le stazioni appaltanti sia per la fase di gara che per la fase di esecuzione. Pertanto, detto Comune non può svolgere nessuna delle fasi relative all’affidamento in oggetto.

Requisiti UNI ed ISO del concorrente per la partecipazione alla gara
In particolare il paragrafo 6.3 del disciplinare di gara prevede, alle lettere b), c), e d) tra i requisiti di partecipazione di capacità tecnica e professionale, il possesso delle seguenti le certificazioni di qualità UNI EN ISO 14001:2015; UNI EN ISO 9001: 2015; ISO 37001:2016. Peraltro, quest’ultima certificazione di qualità (ISO 37001:2016), è prevista anche quale requisito premiale (criterio 2.7);
Ebbene, alla luce di quanto sopra osservato, si ravvisa una violazione della normativa di settore nella parte in cui il paragrafo 6.3 del disciplinare di gara, prevede quale requisito di partecipazione (certificazioni ISO) ulteriore rispetto a quelli indicati dall’articolo 100 del Decreto Legislativo 36/2023.È dunque evidente che la richiesta di un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dall’ordinamento limita il potenziale novero degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione.Come recita la normativa, “per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.”
Per cui, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dai commi precedenti dal presente articolo”.
Pertanto, la previsione di requisiti di partecipazione ulteriori oppure più stringenti rispetto a quelli tipizzati dall’ordinamento determina un evidente effetto limitativo della concorrenza.

Violazione dei Cam vigenti
Si parla della violazione del comma 2 dell’articolo 57 del Decreto Legislativo 36/2023 con riferimento ai criteri ambientali minimi, sussiste una contraddittorietà tra quanto previsto nelle premesse del disciplinare di gara, dove è presente un richiamo ai CAM di cui al D.M. 07/04/2025, e la declinazione di alcuni criteri premiali

Violazione della possibilità di ricorrere al subappalto
In particolare, parliamo della violazione del comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Legislativo 36/2023. Inffatti, nel paragrafo 9 del disciplinare di gara, la stazione appaltante preclude la possibilità di ricorrere al subappalto, senza fornire l’adeguata motivazione richiesta dall’art. 119, comma 2 del D. Lgs.n. 36 del 2023, ai sensi del quale “nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto”. In altre parole, dalla formulazione della disposizione si evince come la stazione appaltante non possa limitarsi a vietare il subappalto in termini generali, dovendo specificare, nella documentazione di gara, le prestazioni e lavorazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell’affidatario

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