sabato, Settembre 5, 2026

GARE DI APPALTO: quali sono i prezzari da utilizzare in un appalto integrato?

i prezzari da utilizzare in un appalto integrato

Quali sono i prezzari da utilizzare in un appalto integrato? E’ questo il quesito posto al Servizio Giuridico del Mit, da una Stazione Appaltante, che avendo indetto procedura di appalto integrato, in vigenza del D.Lgs. 36/2023, utilizzando un progetto definitivo a base di gara con il prezzario regionale 2023, ed appunto ha chiesto se per la redazione del progetto esecutivo da parte dell’operatore aggiudicatario, sia necessario utilizzare il prezzario regionale vigente all’atto della redazione del progetto esecutivo ed eventualmente se, l’aggiornamento dei prezzi comporti un automatico adeguamento dell’importo contrattuale. Il al Servizio Giuridico del Mit, con risposta numero 4041, oltre ad evidenziare la normativa di riferimento, ovvero il comma 13 dell’articolo 41 del Decreto Legislativo 36/2023 e che prevede che le Stazioni Appaltanti sono tenute a fare puntuale riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari regionali aggiornati annualmente. Inoltre, negli appalti integrati è fondamentale l’equilibrio economico-contrattuale e dunque, passare dal prezziario di gara (PFTE) a quello aggiornato per la redazione del progetto esecutivo. L’istituto dei prezzari regionali ha la funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture. E poi, proprio al fine di non alterare gli interessi delle parti coinvolte in un contratto pubblico, il nuovo codice dei contratti ha inserito una significativa innovazione, da un lato ha codificato l’obbligatorietà dell’inserimento delle clausole di revisione prezzi contrattuali (articolo 60) e dall’altro , con la disposizione di cui all’articolo 9 “Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale”

Riportiamo il comma 13 dell’articolo 41 del Decreto Legislativo 36/2023

  1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il ((costo medio)) del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, ((tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese,)) delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il ((costo medio)) del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei ((prezzari aggiornati predisposti annualmente)) dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all’oggetto dell’appalto, ((sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)). In sede di prima applicazione del presente codice, l’allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

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