
Ma come si calcola il ribasso d’asta? A tal proposito è stata pubblicata la Sentenza Consiglio di Stato 15 luglio 2026, n. 5732 , in merito alla Graduatoria di gara –ed all’applicazione del comma 14 dell’Articolo 41, del D.Lgs. n. 36/2023. Tale sentenze ha dato risocntro ad un ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 20932/2025, che vedeva un ricorso ad una gara per affidamento di lavoi, da parte di un concorrente, avverso un provvedimento di aggiudicazione.
Gli importi di gara e l’offerta del concorrente
La gara suddetta prevedeva un importo a base d’asta pari a € 7.283.517,22, di cui € 6.408.333,17 per lavori soggetti a ribasso ed € 875.184,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il concorrente ricorrente, aveva offerto un ribasso percentuale del 32,467% ed indicando separatamente in € 2.385.779,27 i costi della manodopera, ovvero nel medesimo importo stimato dalla stazione appaltante. Il R.u.p. come previsto avviava la verifica dell’anomalia e, considerato che la ricorrente aveva mantenuto immutato il costo preventivato per la manodopera, domandava chiarimenti circa un ribasso del 48,277% dell’importo dei lavori. Il concorrente, da parte sua, riscontrava in una nota che, la percentuale di ribasso del 32,467% era riferita all’importo dei soli lavori, al netto del costo della manodopera. Alla luce di quanto detto, e dpo anche un’audizione dell’operatore economico che ribadiva la propria tesi, non condivisa dal R.u.p., quest’ultimo rideterminava il ribasso, evidenziando come esso fosse pari al 20,38%: ciò imponeva una riformulazione della graduatoria, all’esito della quale risultava primo classificato un ‘altro Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Per il Consiglio, il ribasso del 32,467%, offerto dalla ricorrente andava riferito unicamente all’importo dei lavori, ossia scomputato dei costi per la manodopera, che erano stati indicati nel medesimo importo stimato dalla stazione appaltante: pertanto, il ricalcolo operato dal R.u.p. prima (48,277%) e poi dalla commissione giudicatrice (20,38%) era da considerarsi illegittimo, evidenziando che l’indicazione di un unico ribasso percentuale sia perfettamente legittima, in quanto necessaria per l’attribuzione dei punteggi in sede di valutazione dell’offerta economica.
Ma come si calcola il ribasso nelle gare di appalto?
Il Consiglio di Stato evidenzia come è particolarmente significativa, poi, la sentenza della sezione, 23 ottobre 2025, n. 8225 che ha chiarito che: a) il ribasso percentuale va calcolato sull’intero importo posto a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera;
b) l’indicazione separata di tali costi consente all’operatore economico di manifestare alla stazione appaltante se intenda applicare il ribasso anche alla componente della manodopera ovvero alle sole altre voci economiche dell’appalto; c) quando il concorrente indica un importo della manodopera identico a quello stimato dalla stazione appaltante manifesta la volontà di non ribassare quella specifica componente, fermo restando che la percentuale di ribasso va calcolata sull’intero importo a base d’asta, comprensivo del costo della manodopera.
Inoltre lo stesso Consiglio, appare ulteriormente confermato dalla recente sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 1° aprile 2026, la quale ha espressamente affermato che i costi della manodopera fanno parte della base di gara e che i concorrenti sono chiamati a formulare il ribasso complessivo sull’intero importo dell’appalto, non essendo consentito considerare la sola quota al netto della manodopera.
La determinazione finale
Per cui contestualmente non può condividersi la tesi del concorrente secondo cui la stazione appaltante sarebbe stata vincolata ad escludere i costi della manodopera dalla base sulla quale determinare il ribasso percentuale.
Per cui ne consegue che la stazione appaltante non ha violato la legge di gara, né ha manipolato l’offerta del concorrente ricorrente, ma ha correttamente interpretato la lex specialis di gara in conformità al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, optando per una ricostruzione della volontà del concorrente, di carattere conservativo, posto che la diversa opzione avrebbe condotto all’esclusione dell’offerta per evidente anomalia.
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