
La valutazione della giustificazione del costo della manodopera, costituisce uno degli adempimenti da espletarsi da parte della Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione di gare di appalto. E’ quanto emerge da un parere di precontenzioso dell’Anac, pubblicato mediante delibera numero 161 del 6.5.2026, rilasciato a seguito i un’aggiudicazione di un Appalto Integrato per lavori di manutenzione straordinaria di una Stazione Appaltante campana. In particolare il parere veniva rilasciata a seguito di un’istanza acquisita il 3.4.2026 da parte dell’Anac, a seguito di istanza di un Operatore Economico, che ne contestava il corretto adeguamento da parte della stazione appaltante, in particolare, contestando la rimodulazione dei costi della manodopera effettuata dall’operatore economico aggiudicatario e la modifica dell’offerta originariamente formulata.
In particolare, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere, “fatto salvo in ogni caso l’esercizio del potere di autotutela, a rinnovare, in parte qua, la richiesta all’o.e. aggiudicatario di giustificare i costi della manodopera, al fine di valutare l’offerta nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, includendo nella relazione giustificativa tutte le figure operative come individuate nella formulazione dell’offerta e ferma l’intangibilità della stessa” e per questo che, la Stazione Appaltante, aveva provveduto a richiedere di giustificare i costi della manodopera,
includendo nella Relazione giustificativa tutte le figure operative come individuate nella formulazione dell’offerta tecnica e ferma l’intangibilità della stessa. L’Operatore Economico a tale ulteriore richiesta aveva provveduto ad integrare ai sensi della delibera ANAC n.
515/2025”, affermava “nel rispetto del principio di intangibilità dell’offerta” di avere rideterminato i costi della manodopera, ivi includendo anche la figura di un operaio
specializzato con il ruolo di capocantiere” evidenziando “il relativo impegno temporale, pur continuativo per tutto l’arco della durata dell’appalto, risulta modulato e differenziato rispetto a quelle delle maestranze operative, giustificando una quantificazione del monte ore coerente con l’effettiva natura e incidenza delle mansioni svolte”.
Per quanto riguarda l’orientamento giurisprudenziale dell’Anac evidenziava come sulla questione, si deve osservare preliminarmente che l’Operatore Economico ha correttamente inserito nelle richieste giustificazioni, tutte le figure operative così come erano state individuate nella originaria formulazione dell’offerta, ivi compresa quella del capocantiere e che l’operato della Stazione appaltante in tema di valutazione della giustificazione del costo della manodopera a seguito di rimodulazione appare conforme in generale alla disciplina di riferimento e anche alla delibera ANAC n. 515 del 22.12.2025
Leggi anche:
GARE DI APPALTO: la giustificazione della manodopera nelle anomalie secondo una delibera dell’Anac
GARE DI APPALTO: la congruità della manodopera deve rispettare i tempi di lavorazione.
GARE DI APPALTO: scarica le nuove tabelle della manodopera per le imprese edili ed affini
GARE DI APPALTO: scarica il vademecum sul Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico
STAZIONI APPALTANTI: attenzione alle gare espletate per conto di stazioni appaltanti non qualificate



