lunedì, Settembre 14, 2026

GARE DI APPALTO: il premio di accelerazione esclude il ribasso temporale?

il premio di accelerazione esclude il ribasso temporale
il premio di accelerazione esclude il ribasso temporale

Ma il premio di accelerazione esclude il ribasso temporale? Da quanto evidenziato dalla Relazione Illustrativa al Bando tipo n. 2/2026 approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 153 del 15 aprile 2026 che riguarda la “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” eiste una incompatibilità formale tra premio di accelerazione esclude il ribasso temporale.

Il premio di accelerazione nella prestazione progettuale
Infatti il paragrafo 10.3 di detta relazione, riporta la facoltà clausola relativa al possibile riconoscimento di un premio di accelerazione per il caso di ultimazione anticipata della prestazione progettuale, da determinarsi secondo le modalità e i criteri indicati ad opera della stazione appaltante nel Capitolato Speciale o nello schema di Contratto.


Il ribasso temporale prevede l’applicazione di penali
L’eventuale ribasso temporale espresso in sede di offerta vincola l’aggiudicatario in sede di esecuzione facendone scattare la possibile applicazione di penali, mentre il premio di cui all’articolo 126 comma 2bis, comporta un costo ulteriore per la stazione appaltante e un compenso aggiunto per l’operatore economico, qualora la stazione appaltante ritenga comunque di voler inserire nei propri disciplinari di gara la facoltà di prevedere una riduzione del tempo di esecuzione, potrà farlo motivando nella determina a contrarre l’inserimento di tale previsione e la deroga alle previsioni del bando tipo.


Il Premio di accelerazioni e ribasso temporale
Per cui ribadisce che l’eventuale previsione di un ribasso sui tempi di esecuzione non può essere in ogni caso inserita nei singoli disciplinari di gara qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà prevista dal comma 2 bis dell’articolo 126 del Codice di riconoscere all’aggiudicatario un premio di accelerazione, in quanto, stando a quanto evidenziato, si supererebbe il limite di comprimibilità fisiologica dei tempi di esecuzione della prestazione, congruamente e ponderatamente stabiliti dalla stazione appaltante, a danno della qualità della stessa progettazione .

Leggi il paragrafo 10.3 estratto dalla Relazione Illustrativa del Bando Tipo numero 2

10.3 Premio di accelerazione
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 126, comma 2bis, del Codice è stata inserita nel Bando
tipo – come facoltativa – la clausola relativa al possibile riconoscimento di un premio di
accelerazione per il caso di ultimazione anticipata della prestazione progettuale, da
determinarsi secondo le modalità e i criteri indicati ad opera della stazione appaltante nel
Capitolato Speciale o nello schema di Contratto.
Una formulazione di clausola contrattuale – tipo è stata prevista nelle Linee Guida pubblicate dal MIT, previa condivisione con ANAC, e consultabile sul sito del Ministero.
Anche per effetto della possibilità ad oggi riconosciuta alle stazioni appaltanti di prevedere
nei singoli disciplinari di gara un premio di accelerazione non è stata contemplata nel Bando ipo la facoltà di richiedere ai concorrenti un ribasso sui tempi che la stazione appaltante ha stimato congrui ai fini dell’espletamento della prestazione .
La mancata previsione è frutto di una serie di considerazioni quali:
1) assenza di un’espressa indicazione al riguardo desumibile dalla vigente normativa;
2) registrato appiattimento dei ribassi in sede di offerta sul massimo del 20 % di regola consentito;
3) attuale possibilità di valorizzare l’effettiva (e non promessa) riduzione dei tempi di esecuzione della prestazione progettuale attraverso il riconoscimento di un premio di accelerazione ai sensi del nuovo comma 2bis dell’articolo 126.

L’eventuale riconoscimento di un premio di accelerazione diviene di fatto incompatibile con il ribasso temporale già offerto in sede di offerta, in quanto si supererebbe il limite di comprimibilità fisiologica dei tempi di esecuzione della prestazione, congruamente e ponderatamente stabiliti dalla stazione appaltante, a danno della qualità della stessa progettazione.Ferma restando, comunque, la non equivalenza tra i due strumenti in questione, in quanto l’eventuale ribasso temporale espresso in sede di offerta vincola l’aggiudicatario in sede di
esecuzione facendone scattare la possibile applicazione di penali, mentre il premio di cui all’articolo 126 comma 2bis, comporta un costo ulteriore per la stazione appaltante e un compenso aggiunto per l’operatore economico, qualora la stazione appaltante ritenga comunque di voler inserire nei propri disciplinari di gara la facoltà di prevedere una riduzione del tempo di esecuzione, potrà farlo motivando nella determina a contrarre l’inserimento di tale previsione e la deroga alle previsioni del bando tipo. Si ricorda, altresì, che la giurisprudenza prevalente ritiene che la riduzione dei tempi di progettazione, unitamente al prezzo, costituiscano elementi di valutazione di carattere
economico, conseguentemente in caso di facoltativa riduzione dei tempi di progettazione i punteggi dell’offerta tempo devono essere estrapolati da quelli previsti dall’offerta economica, che, in quanto tali, non devono essere conosciuti al momento della valutazione discrezionale degli elementi dell’offerta tecnica (Cons iglio di Stato, sezione III, n. 3464 del 2024,sezione V, n. 5463 del 2021 e n. 1556 del 2017; sezione III, n. 167 del 2020). Si ribadisce, infine, che l’eventuale previsione di un ribasso sui tempi di esecuzione non può
essere in ogni caso inserita nei singoli disciplinari di gara qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà prevista dall’articolo 126 , comma 2 bis, del Codice di riconoscere all’aggiudicatario un premio di accelerazione, in quanto, stando a quanto evidenziato, si supererebbe il limite di comprimibilità fisiologica dei tempi di esecuzione della prestazione, congruamente e ponderatamente stabiliti dalla stazione appaltante, a danno della qualità della stessa progettazione .

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