
Le riserve dell’Impresa …Come devono essere trascritte e qual’è il primo atto dell’appalto idoneo a riceverle? In tema di tempestività delle riserve, si è espresso il Servizio Giuridico del Mit, a seguito di due quesiti posti da una stazione appaltante. In particolare, richiamando il comma 2 dell’articolo 7, allegato II.14, del Decreto Legislativo 36/2023 che recita “le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle… In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità” si chiede se, ci sono e quali sono, gli altri atti che, precedono temporalmente il registro di contabilità sui quali l’impresa è chiamata a iscrivere le riserve. N secondo luogo si chiede anche se In assenza dell’iscrizione delle riserve su uno degli atti idonei precedenti il registro di contabilità, le stesse riserve debbano debbano considerarsi intempestive vista la sola iscrizione sul registro di contabilità. Ebbene il il Servizio Giuridico del Mit con risposta numero 4241 del 21.4.2026 ed ha evidenziato, in merito al primo quesito che il comma 2 dell’articolo 7, allegato II.14 del Decreto Legislativo 36/2023,non elenca gli “atti idonei” per l’iscrizione delle riserve da parte dell’appaltatore. La sede naturale dell’iscrizione delle riserve è il registro di contabilità, ma si ricava che e ogni atto che documenta un’interazione tra le parti sulla fase esecutiva è potenzialmente idoneo a ricevere la manifestazione del dissenso (riserva) purché sia idoneo a documentare il fatto pregiudizievole o la disposizione della Direzione Lavori o Stazione Appaltante, sia forma le, cioè rientra nel flusso procedimentale dell’appalto, e sia idoneo a rendere edotta tempestivamente la stazione appaltante della contestazione. Tra i diversi documenti che precedono temporalmente la firma del registro di contabilità, ci sono i verbali di cantiere tipo: i verbali di consegna dei lavori totale o parziale, i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, e i verbali di nuovi prezzi nonchè gli ordini di servizio, se l’impresa intende contestare disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori che generano un onere immediato. Inoltre per quanto riguarda le note formali una nota inviata ad hoc, non sostituisce l’obbligo di iscrizione nei documenti contabili ufficiali, ma serve a rispettare il requisito di tempestiva informazione previsto dal comma 1 dello stesso articolo 7 dell’All II.14. Per il secondo quesito è da evidenziare che se il fatto pregiudizievole avviene in un momento antecedente alla predisposizione del registro di contabilità, l’impresa decade dal diritto di far valere la riserva se non l’ha iscritta sul “primo atto idoneo” che ha avuto occasione di firmare o ricevere.Per cui in via definitiva le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. L’iscrizione effettuata solo sul registro di contabilità, se avvenuta dopo che l’impresa ha già sottoscritto altri verbali o atti idonei relativi allo stesso scopo senza eccepire nulla, è considerata intempestiva e la pretesa è soggetta a decadenza.
Riportiamo di seguito il testo dell’articolo 7, allegato II.14 del Decreto Legislativo 36/2023:
Articolo 7 Riserve.
- In linea di principio, l’iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l’intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall’appaltatore e l’adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Non costituiscono riserve:
a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’oggetto dell’appalto o al contenuto del registro di contabilità;
b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
d) le contestazioni circa la validità del contratto;
e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest’ultima riferibili;
f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante. - Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
a) la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
b) l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto;
c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;
d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;
e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell’appalto. - L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
- Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
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