
Quando si parla di riserve dell’impresa negli appalti di lavori, si parla di contestazioni che l’appaltatore si vede costretto a redigere a causa di maggiori costi sostenuti, a causa di problemi legati ed imputabili alla stazione appaltante o al committente. Con le stesse, vengono richiesti, i risarcimenti dei maggiori costi sostenuti. Per quanto riguarda i ritardi temporali, in particolare che sono le cause di maggiori perdite delle imprese, abbiamo che, esistono riserve sulle seguenti motivazioni:
Ritardo nella consegna dei lavori: è il caso in cui la Stazione Appaltante o il Committente ritardano nella consegna lavori all’Impresa, per cui, l’appaltatore può richiedere il risarcimento del danno nonché i maggiori oneri;
Ritardo per la sospensione dei lavori illegittima : l’impresa per questo, può chiedere i maggiori tempi per i costi legati alle maestranze nonché all’ammortamento dei macchinari presenti in cantiere;
Ritardo per errori progettuali e rettifica con varianti: sono quelle varianti da approvare per rettificare errori progettuali, anche qui la redazione e l’approvazione a maggiori tempi contrattuali e quidi, potrebbero portare, a maggiori costi legati alle maestranze nonché all’ammortamento dei macchinari presenti in cantiere;
Ricordiamo altresì che per l’efficacia delle riserve, le stesse devono essere, Tempestive, riportare un anomalo andamento, ed avere un contenuto sostanziale.
Devono essere tempestive poiché devono essere iscritte sul primo atto contabile idoneo, ovvero il registro di contabilità o il verbale di sospensione o ripresa successivo al verificarsi dei fatti. Devono essere espletate nei quindici giorni successivi, alla sottoscrizione delle stesse con il dettaglio della quantificazione della richiesta economica.
Riportiamo l’articolo 7 dell’allegato II.14 del Decreto Legislativo 36/2023
- In linea di principio, l’iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l’intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall’appaltatore e l’adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.
a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’oggetto dell’appalto o al contenuto del registro di contabilità;
b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
d) le contestazioni circa la validità del contratto;
e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest’ultima riferibili;
f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.
Non costituiscono riserve: - Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
a) la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
b) l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto;
c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;
d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;
e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell’appalto. - L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
- Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
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