sabato, Settembre 5, 2026

GESTIONE APPALTI: ulteriori lavori vanno appaltati alla stessa impresa?

ulteriori lavori vanno appaltati alla stessa impresa?

Ma ulteriori lavori vanno appaltati alla stessa impresa? L’Anac, a seguito di richiesta di parere, in merito ad un affidamento di lavori di Secondo Stralcio ai sensi del comma 1, lett. b), dell’articolo 120, del Decreto Legislativo 36/2023. Infatti, la richiedente (istituzione universitaria non statale) comunica di avere la necessità di realizzare interventi di completamento di una struttura già esistente, situata nei pressi del campus universitario, al fine di ospitare residenze per i propri studenti e per i quali avrebbe ottenuto specifici finanziamenti dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Per il primo stralcio, la gara, è stata aggiudicata con provvedimento del 25 marzo 2025 e il contratto in attesa di stipula ai sensi del comma 3 dell’articolo 18, del d.lgs. 36/2023. Successivamente all’indizione della suindicata procedura di affidamento, la richiedente è risultata beneficiaria dei Fondi Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 per la realizzazione di ulteriori n. 170 posti letto, come Secondo Stralcio, sempre nel medesimo edificio. L’esigenza di procedere con il Secondo Stralcio è sorta, quindi, dopo l’avvio della procedura per il Primo Stralcio, poiché i relativi Fondi FSC sono stati assegnati quando la gara per il Primo Stralcio era già in corso. Dal punto di vista fisico, Primo e Secondo Stralcio costituiranno un’unica struttura residenziale universitaria, con impianti, servizi e gestione unitari e, tenuto conto dei tempi imposti per la rendicontazione dei finanziamenti ricevuti, tali lavori dovranno essere svolti contestualmente. Il contratto di appalto che sarà sottoscritto con l’Aggiudicatario del Primo Stralcio rappresenta il nucleo principale delle opere di realizzazione della residenza universitaria, riguardando le aree comuni (ingresso, aree relax, area ristoro e simili) e le centrali degli impianti, mentre i lavori del Secondo Stralcio riguardano la realizzazione di altre camere, tramite “prolungamento” su ciascun piano dei corridoi previsti nel Primo Stralcio e ampliamento degli impianti. Infine, la modifica contrattuale in parola non risulterebbe vietata ai sensi del comma 2 dell’art. 120 del d.lgs. 36/2023, essendo il valore contrattuale del Secondo Stralcio, inferiore al 50% del valore del contratto del Primo Stralcio. La stazione appaltante ha richiesto all’Autorità di esprimere avviso in ordine all’affidamento dell’appalto relativo al Secondo Stralcio all’aggiudicatario deli lavori del Primo Stralcio, tenuto conto della stretta e inscindibile interconnessione e complementarità tra gli stessi, mediante una modifica contrattuale ai sensi comma 1, lett. b) dell’articolo 120, d.lgs. 36/2023. In subordine, ove ritenuta non percorribile tale soluzione, si chiede se possa procedersi all’affidamento all’aggiudicatario del Primo Stralcio dei soli interventi impiantistici relativi al Secondo Stralcio (ovvero per la categoria SOA OG 11 – Impianti tecnologici), avviando una nuova procedura di gara per l’affidamento dei restanti lavori edili (ovvero per la categoria SOA OG1 – Impianti civili ed industriali). Fermo quanto previsto dall’articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: (…) ) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi». Il contratto può essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l’applicazione del codice».

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