giovedì, Novembre 7, 2024

RISERVE DELL’IMPRESA: la deroga dell’iscrizione di Riserve

Uno degli istituti previsti dalle Riserve è anche quello della deroga.

Deroga  nell’iscrizione delle Riserve, coerente con tutti quei casi in cui la motivazione (oggetto di riserva) non risulta quantizzabile dal punto di vista economico, perché l’evento oggetto di riserva risulta essere in continua evoluzione.

Vediamo pertanto i casi frequenti.

 Uno di questi, potrebbe riguardaregli eventi continuativi, che non hanno immediato rilievo oneroso e per cui la relativa rilevanza del danno non è possibile quantizzarla in nessun modo, salvo la possibilità nelle successive registrazioni contabili, nei quali potrà essere esattamente quantizzato l’onere della riserva.

Altro caso di deroga può essere quello correlato ai comportamenti della Stazione Appaltante, riguardanti adempimenti amministrativi che non incidono in modo diretto sulla realizzazione dell’appalto e che possono, pertanto, essere differiti nei termini previsti per le riserve.

Altro caso della deroga, è quello legato all’inesistenza di una vera contabilità lavori, ovvero ad una contabilità eseguita in modo difforme da quella prevista dalle vigenti norme e costituita da appunti, registrazioni su brogliaccio etc.

Ciò comporta, sicuramente, una deroga dei tempi, al fine di redigere una vera e propria contabilità come prevista dalle norme, su cui l’Appaltatore appone le proprie riserve.

Inoltre la deroga delle riserve, può essere dovuta anche nei casi riguardanti eventi indipendenti dall’appalto, non relative a fatt inerenti la contabilità dei lavori e le relative registrazioni, ma che sono relative a interpretazioni di normative, o di contratto ovvero azioni della Stazione Appaltante di tutela della stessa.

Per tali eventi in genere vanno iscritte le relative riserve solo sul primo documento contabile disponibile a riceverla

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